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Cosa è il testamento olografo cosa sono i legati?

Affinché la disposizione testamentaria olografa possa considerarsi valida il legislatore impone: che il testamento sia autografo e, cioè, scritto in tutte le sue parti dal testatore di suo pugmo, senza l’ausilio di mezzi meccanici ovvero di terzi; che contenga la data, con ciò intendendosi l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno; che contenga, alla fine delle disposizioni, la sottoscrizione del testatore (anch’essa autografa).
Il testatore al momento della redazione deve avere la capacità di agire e la capacità di intendere e di volere, pena l'invalidità dell'atto.
Esse si desumono dall'inesistenza di condizioni limitatrici della capacità (interdizione, inabilitazione, minore età) oltre che da elementi estrinseci quali la tecnica di redazione stilistica, la coerenza del testo, la datazione rispetto all'età e alla data della morte.

Il testamento è comunque atto sottoposto alla condizione sospensiva della morte del testatore; solo al suo decesso diviene efficace ed eseguibile.
Il testamento olografo va pubblicato (presso un Notaio), ma ciò solo ai fini della sua utilizzabilità in giudizio o per trascrivere trasferimenti immobilari  ivi contenuti.
La mancata pubblicazione non impedisce infatti che sia efficace ovvero eseguibile.
La volontà testamentaria deve essere completa, definitiva, attuale e certa, non deve creare dubbi sui destinatari e sul contenuto della dichiarazione, anche se basta che i soggetti e le disposizioni siano determinabili.
Esso va interpretato.

La portata letterale delle disposizioni è la prima chiave di lettura.
Il testamento può istituire eredi (cioè successori nella totalità del patrimonio o in una sua quota) oppure stabilire "legati".
Con il termine “legato” si indica una disposizione testamentaria attraverso la quale si realizza la successione in uno o più rapporti determinati.

Esistono, tuttavia, delle figure (“legati atipici”), tra i quali interessante è quello del legato obbligatorio.
Tale ultima fattispecie di legato attribuisce al legatario un diritto di credito a carico dell’onerato (ovvero degli eredi tutti se non è determinato l’onerato) che nasce dal testamento stesso.
AD esempio quando il testatore abbia voluto legare a un figlio il diritto di credito di una somma di denaro.