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Il padre vuole donare al figlio dei soldi? Come può fare? E’ legale?

Da quando esiste la possibilità di utilizzare gli sportelli telematici delle nostre banche e accedere al conto corrente tramite internet, disponendo bonifici, pagamenti, versamenti, siamo anche abituati a spostare i nostri soldi con una certa facilità senza porci tante domande su quali siano le corrette forme da un punto di vista giuridico. Quello che la tecnologia consente – si crede – lo consente anche il diritto. E invece non è così.
A ricordarlo è una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 18725/17 del 27 luglio 2017) che risponde a una domanda comune ed importante: si può fare una donazione con bonifico bancario?

La risposta data dalla Suprema Corte è NO: ci vuole sempre il notaio e due testimoni!
Però se la somma donata è di poco conto, si può fare.
Ma procediamo con ordine.
La donazione è l’atto (il contratto) disciplinato dall’art. 769 Codice Civile con cui una persona (donante) trasferisce un bene patrimoniale o un diritto ad un’altra persona per spirito di liberalità.
Per donare un bene che ci appartiene è necessario andare dal notaio con due testimoni affinchè si rispetti il requisito della forma dell’Atto Pubblico, prevista a mena di nullità.
Perché la donazione sia valida è necessario che il beneficiario (cosiddetto «donatario») sia presente all’atto e la accetti in modo espresso.
Ovviamente la donazione con Atto Pubblico ha un costo: l’onorario al professionista, l’imposta di registro e, in alcuni casi, l’imposta di donazione (salvo in alcuni casi quali le donazioni tra genitori e figli o tra coniugi di valore inferiore a un milione di euro).

La forma dell’atto notarile non è necessaria se però la donazione è «di modico valore» in base a quanto previsto dall’art. 783 Codice Civile.
E quali sono le donazioni di modico valore?
Modico Valore è una esigua somma di denaro, un oggetto che non è particolarmente pregiato.
Ma quando un bene, con precisione, è «di modico valore»?
La legge non lo dice.

Bisogna far riferimento, secondo un criterio soggettivo, alle condizioni economiche sia del donante che del donatario: se in base a questi ultimi criteri il denaro o l’oggetto ha un consistente valore (sebbene per altri non lo abbia), per la legge è necessario fare la donazione mediante atto pubblico notarile.
Se invece per le capacità economiche di donate e donatario si possono affermare donazioni di modico valore, esse possono avvenire senza notaio e senza forme particolari.
Basta la consegna del bene o del denaro, senza neanche bisogno di una scrittura privata.

Quindi ben si può fare una donazione con bonifico bancario quando l’importo è minimo.
Se invece l’importo è elevato la donazione di denaro fatta ad esempio tra parenti senza la forma dell’atto pubblico è nulla.
Nulla significa che l’atto può essere impugnato da chi ne vuole l’annullamento.
Ma se nessuno agisce, la donazione resta ferma, valida ed efficace e lo spostamento di denaro produce i suoi effetti, pur se privo dei requisiti legali.

Chi mai potrebbe essere interessato a far annullare la donazione?
Il caso tipico è quello degli eredi o dei fratelli del donatario, i quali potrebbero voler mettere le mani sulla somma attribuita al fortunato donatario.
Essi potrebbero agire per far accertare dal Giudice la nullità della donazione, ad esempio quando il donante muore i suoi eredi chiedono al donatario di restituire la somma ricevuta.
E ciò a prescindere dal fatto che la donazione sia, o meno, lesiva dei diritti di legittima (motivo che determina altra causa di nullità della donazione).
Se la donazione venisse dichiarata nulla dal Giudice il donante (o i suoi eredi) avrebbero il diritto di pretenderne la restituzione.
Se invece la donazione fosse stata fatta davanti al notaio oppure senza formalità perchè di modico valore, essa potrebbe essere impugnata solo se ledesse le quote di legittima dei legittimari (moglie e figli del defunto).
La sentenza delle Sezioni Unite fa poi un’ulteriore e importantissima precisazione.
Secondo i giudici – e il chiarimento è determinante soprattutto nei rapporti familiari – quando la donazione avviene con lo scopo di dare al donatario i soldi per acquistare a sua volta un oggetto come una casa, un’auto, un motorino, ecc. non c’è bisogno del notaio.

Siamo cioè nell’ambito di quella che il diritto chiama «donazione indiretta».
La «donazione diretta» consiste nel regalo di un oggetto o di una somma di denaro senza precisi scopi e vincoli, affinché il beneficiario ne disponga per come questi preferisce e quando vorrà lui: l’esempio tipico è il bonifico bancario.

Invece la «donazione indiretta» è un contributo per una specifica finalità; l’esempio tipico è il padre che, volendo acquistare la casa al figlio, versa i soldi direttamente al costruttore affinché questi intesti l’immobile al ragazzo o quando fa un bonifico direttamente sul conto di quest’ultimo affinché possa comprare il suo primo motorino. Ebbene, la donazione indiretta può avvenire senza formalismi.