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La calunnia è un venticello (G. Rossini): ed invece.... attenzione, è un reato grave!

La calunnia (art. 368 codice penale) è il delitto che si configura quando: "chiunque, con  denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato qualcuno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato".
E' un reato volto a tutelare, oltre al corretto andamento dell’amministrazione della giustizia che non dovrebbe essere perturbata da processi "falsati", altresì l’onore della persona incolpata.
Trattasi dunque di reato a natura plurioffesiva (Cass. 21789/2010).
Diverso è il delitto di falsa testimonianza che si configura quando: "chiunque, deponendo come testimone davanti all'Autorità Giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato".
Per consolidata giurisprudenza infatti la falsa testimonianza proteggere solamente il normale svolgimento dell’attività giudiziaria ed è reato monooffensivo (da ultimo, Cass. 15200/2011).
Tornando al reato che interessa, si specifica che la condotta del più grave reato di calunnia consiste nel portare a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria una falsa accusa nei confronti di un soggetto che si sappia essere innocente con riferimento al fatto contestato.

Trattasi di reato di pericolo, in quanto per la configurabilità è sufficiente anche solamente l’astratta possibilità dell’inizio di un procedimento penale a carico della persona incolpata.
Cioè sussiste a prescindere dall'esito del procedimento contro l'accusato, e quindi anche se quello venga assolto o il procedimento sin da subito archiviato per infondatezza della notizia di reato.
Il dolo richiesto per l’integrazione del reato consiste nella volontà dell’incolpazione, nonché nella consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato.
In altre parole il momento rappresentativo coincide nella sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato, mentre il momento volitivo è integrato dall’intenzionalità dell’incolpazione (Cass. 33479/2007).
Il reato in esame ha natura istantanea: si consuma nel momento in cui viene presentata la denuncia all’Autorità Giudiziaria ovvero ad Autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.
Di conseguenza, la ritrattazione in un momento anche immediatamente successivo non impedisce il perfezionamento del reato non è idonea a a degradare all’ipotesi di delitto tentato.

Tale fatto, al limite, potrà integrare il post factum valutabile solamente ai fini di una circostanza attenuante comune ex art. 62 n. 6) c.p., sempreché venga posta in essere prima che l’A.G. acquisisca prova della falsa incolpazione (Cass. 26177/2009).
Va dunque posta particolare attenzione alla presentazione di querela con individuazione di una persona specifica.
Molte volte infatti, nel dubbio, pur denunciando il fatto all'Autorità è più utile astenersi dal formularne il nome e presentare l'esposto contro ignoti, lasciando all'Autorità Giudiziaria compiere valutazioni sull'addebbitabilità del fatto al singolo soggetto che verrà da loro individuato.

Ciò senza rischiare che il venticello di rossiniana memoria possa ritorcersi contro l'accusatore.