Amministrazione di sostegno
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Tutela della persona e dei soggetti deboli
Lo Studio dell’avv. Manuela Zanussi presta consulenza ed assistenza in materia di Amministrazione di sostegno e di tutela delle persone fragili o disabili, prive in tutto o in parte di autonomia, che incontrano serie difficoltà nel compiere gli atti e le operazioni della vita quotidiana. L’assistenza è rivolta non solo alle persone in difficoltà, ma anche ai loro familiari ed agli amministratori di sostegno. Vengono assistiti questi ultimi nelle eventuali problematiche che si possono manifestare nella gestione dell’amministrazione.

Da oltre dieci anni l’Avv. Zanussi è iscritta nella lista degli Amministratori di sostegno accreditati presso il Tribunale di Pordenone, ove ricopre vari incarichi, anche di notevole complessità avendo maturato competenze particolarmente qualificate in questo peculiare ambito.
L'assistenza legale formita dallo Stusio ha lo scopo di affianzare il cliente in tutto il percorso di nomina dell'amministrazione di sostegno e riguarda, a titolo esemplificativo:
Assistenza nel procedimento per la nomina di amministratore di sostegno;
Domanda di sostituzione del tutore o del curatore;
Richieste di sostituzione o revoca dell'amministratore di sostegno;
Domanda di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione;
Problematiche che insorgono nella gestione dell'amministrazion di sostegno, tra cui redazione di istanze per il compimento di atti di straordinaria amministrazione;
Protezione delle persone fragini vittima di abusi e trascuratezze;
Assistenza nel procedimento di interdizione o inabilitazione;
La preparazione professionale si accompagna ad una grande propensione all’ascolto.
Le problematiche che le persone fragili ed i loro familiari affrontano quotidianamente e per le quali si rivolgono ad un legale richiedono di essere trattate con empatia e sensibilità, nel rispetto dei diritti della persona.
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Che cos'è l'amministrazione di sostegno?

Introdotta nel nostro ordinamento nel 2004, l’amministrazione di sostegno costituisce una misura di protezione delle persone che per l’età avanzata o per disabilità fisiche o psichiche, si trovano in una condizione di fragilità, anche temporanea, e non sono in grado di attendere autonomamente ai propri interessi.

Potenziali beneficiari dell’amministrazione di sostegno possono essere le persone affette da patologia psichica, i portatori di handicap gravi o lievi, gli anziani affetti da Morbo di Alzheimer o altre malattie invalidanti, le persone affette da ludopatie o dipendenze da alcool o da droghe, ecc.

L’amministrazione di sostegno, si caratterizza per essere uno strumento flessibile, duttile e performabile al caso specifico, un vero e proprio “abito cucito su misura del beneficiario”, per usare le parole del prof. Paolo Cendon, promotore della legge sull’amministrazione di sostegno.
L’iniziativa per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere assunta dal diretto interessato, dai familiari ovvero dai Servizi Sociali e dal Pubblico Ministero.

La procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno è particolarmente snella e libera da orpelli procedurali.

Il giudizio si svolge interamente davanti al Giudice Tutelare, il quale ha il compito di verificare il presupposto per la nomina dell’amministratore: la sussistenza della condizione di fragilità della persona.

Il diretto interessato dev’essere sempre sentito dal Giudice, salvi i casi in cui le condizioni psico-fisiche della persona non consentano l’audizione.

La condizione di fragilità dev’essere sempre accuratamente dimostrata, depositando in giudizio la certificazione medico-sanitaria e, in alcuni casi, attraverso una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare le condizioni psico-fisiche del beneficiario. Verificata la fragilità, il Giudice Tutelare nomina l’amministratore di sostegno, privilegiando, nella scelta, i familiari o le persone eventualmente indicate del beneficiario.

In alcuni casi specifici, ad esempio quando vi sia conflitto tra i parenti del beneficiario, o quando i compiti assegnati all’amministratore di sostegno richiedano competenze tecniche specifiche, può essere nominata una persona estranea alla famiglia, scelta tra professionisti (avvocati, notai, commercialisti, ecc.) di fiducia del giudice e di provata esperienza.

I compiti dell'amministratore di sostegno

Al beneficiario dell’amministrazione di sostegno non viene tolta la capacità di agire, ma viene affiancato dall’amministratore di sostegno a compiere atti giuridici e mantiene la capacità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana (andare a prendere il giornale, fare la spesa, effettuare piccoli acquisti, ecc.) e tutte le attività che non sono espressamente demandate dal Giudice Tutelare all’amministratore di sostegno.

L’amministratore di sostegno, infatti, agisce affiancando il beneficiario oppure, qualora il Giudice Tutelare lo preveda, sostituendosi ad esso soltanto limitatamente ai compiti che gli sono espressamente attribuiti nel provvedimento con cui viene nominato. Questi compiti vengono calibrati alle esigenze specifiche del beneficiario: in genere, riguardano attività gestorie di natura economica, quali i rapporti con gli enti previdenziali e con gli istituti di credito (ad esempio: chiedere la pensione di invalidità e il suo accredito sul conto corrente del beneficiario), la locazione di immobili, l’allaccio delle utenze, gli investimenti di somme di danaro, ecc.
L’amministratore di sostegno, agisce affiancando il beneficiario oppure, qualora il Giudice Tutelare lo preveda, sostituendosi ad esso soltanto limitatamente ai compiti che gli sono espressamente attribuiti nel provvedimento con cui viene nominato
L’amministratore di sostegno deve rendere conto del proprio operato periodicamente al Giudice Tutelare. Per alcuni tipi di attività di natura straordinaria, quali ad esempio la vendita di immobili o l’accettazione di eredità ed altri, è sempre necessario la specifica autorizzazione del Giudice Tutelare. In alcuni specifici casi, l’amministratore di sostegno può essere autorizzato dal Giudice Tutelare a compiere le scelte sanitarie in vece del beneficiario: questo accade quando il beneficiario non sia in grado di esprimere la propria volontà al riguardo, poiché affetto da deficit cognitivo o grave patologia psichica o fisica (come ad esempio, in caso di persone in stato vegetativo).

La nomina dell’amministrazione di sostegno può essere a tempo indeterminato o temporanea, qualora la condizione di fragilità del beneficiario abbia natura provvisoria.

La sostituzione e la revoca dell’amministratore di sostegno

È sempre possibile per il beneficiario ed i familiari chiedere la revoca dell’amministrazione di sostegno, quando la condizione di salute del beneficiario che è stata motivo della nomina sia venuta meno (ad esempio, in caso di disintossicazione da stupefacenti o in ipotesi di malattia temporanea).

È inoltre possibile, qualora vi siano specifici motivi, richiedere la sostituzione della persona indicata dal Giudice quale amministratore di sostegno. L’amministratore di sostegno deve attenersi alle prescrizioni del Giudice Tutelare, svolgendo il proprio ruolo nell’interesse esclusivo del beneficiario.
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