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Coltello nel bagagliaio.. si può? o è illecita detenzione di porto d'arma?

La detenzione di un coltello  è qualificata arma in grado di integrare il reato di cui all'art. 4 TULPS L 110/1975?
Innanzittutto va specificato che è una contravvenzione.
Tutela l’ordine pubblico, in particolare la prevenzione di delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
E' una norma del 1975, più volte modificata, in particolare nel 2010.
La condotta consiste nel portare al di fuori della propria abitazione armi od oggetti atti ad offendere, senza giustificato motivo.
In dettaglio, i luoghi rilevanti sono quelli diversi dall’abitazione e dalla sue pertinenze, in ogni caso ove si svolge attività di vita privata.

Il fatto contravvenzionale è integrato  quando il porto dell'oggetto o dell'arma avviene in assenza di di autorizzazione, licenza o concessione ex art. 42 T.U.L.P.S. (licenza rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri o dal Commissariato di Pubblica Sicurezza).
Quanto all'oggetto materiale della condotta, è necessario compiere una distinzione tra armi proprie ed improprie.
Armi proprie sono gli strumenti volti ad offendere l’altrui incolumità per sua destinazione naturale e sono quelle da fuoco (es. pistola), da getto (es. lancia), da taglio o da punta (es. pugnale), batteriologiche o chimiche (in virtù degli agenti ivi presenti).
Le armi bianche sono le armi proprie non da sparo (es. pugnale).
Invece, sono armi improprie ad es. i tubi e le catene, ossia oggetti che per loro natura non hanno quale scopo primario ledere l’integrità fisica altrui, bensì lo possono essere in relazione alle modalità di utilizzo.

Con riferimento, in particolare, al coltello, va analizzato caso per caso innanzitutto quanto lunga sia la lama, se sia a scatto o fisso, a serramanico, ed ogni altra caratteristica.
Il coltello a serramanico a scatto (c.d. molletta, ossia la cui lama, una volta aperta di scatto mediante congegno a molla, resta fissata al manico assumendo la forma propria di un pugnale o uno stiletto) è un’arma propria non da sparo il cui porto è vietato in modo assoluto e non è ammessa la licenza per il porto dello stesso.
La detenzione del coltello a serramanico non a scatto è punibile ai sensi dell’art. 4 legge 110/1975.
Il coltello a farfalla o butterfly o balisong è uno coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, anche manuale, ed è illecito ai sensi dell'art. 699 c.p.
Il pugnale -diverso dal coltello- è dotato di doppio tagliente e la punta è necessariamente acuminata, pertanto è un’arma bianca.
La lunghezza della lama non rileva di per sè ai fini della liceità o meno della condotta, poiché il discrimen è la destinazione d’uso, la sussistenza di una giusta causa per la sua detenzione (ovviamente un coltello da cucina con 20 cm di lama è legittimato nella sua detenzione).
Caso per caso vanno dunque analizzate sia le carateristiche del coltello che la sua funzione pratica  per poterne concludere  circa la liceità o l'illiceità del porto.