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Incentivi fiscali in mediazione: e’ attiva la piattaforma per i crediti di imposta

Esenzioni da imposte e crediti di imposta: numerosi gli incentivi fiscali previsti dalla Riforma Cartabia per chi utilizza le procedure di mediazione.

Sebbene ben enucleati nel Decreto Legislativo 28/2010, essi trovavano applicazione diretta solo in due fattispecie (quella dell’esenzione dell’imposta di registro e quella dell’esenzione da ogni spesa, imposta di bollo e tassa), poiché per la maggior parte erano rimasti per oltre un anno ignote le modalità per ottenerli.

Con i due DD.MM. del 1.8.2023, pubblicati il 7.8.2023 e in vigore dal 22.8.23, sono stati finalmente disciplinati e da pochi giorni è stata attivata la piattaforma ministeriale per il loro caricamento.

Vediamo quali sono, per poterli utilizzare ora al meglio.

1) Esenzione da imposta di registro fino a € 100.000,00

Beneficio previsto direttamente nella norma primaria all’art. 17 comma 2 D. Lgs. 28/2010 novellato.

In termini quantitativi è la più rilevante novità della Cartabia: l’accordo di mediazione è esente dal pagamento dell’imposta di registro fino al valore di 100.000 euro, altrimenti la stessa è dovuta per la parte eccedente tale importo (precedentemente il limite era fino a 50.000,00).

Tale esenzione si applica a tutti i tipi di procedure di mediazione, quindi sia alla obbligatoria, che alla delegata, che alla volontaria che alla contrattuale.

La norma è entrata in vigore a gennaio 2023 e pertanto gli accordi conclusi dopo il 1.1.2023 hanno potuto beneficiarne.

Frequentemente negli accordi di mediazione conclusisi con atti di trasferimento immobiliare (pensiamo alle divisioni, alle successioni ereditarie o alla cessione della quota della casa familiare tra ex coniugi) accade spesso che l’esenzione da tale imposta rilevi enormemente per il risparmio di spesa sulle valutazioni strategiche svolte per la scelta a favore della mediazione.

2) Esenzione da spese, imposta di bollo e tasse

Secondo beneficio previsto direttamente all’art. 17 comma 1 D. Lgs. 28/2010 e rimasto invariato con la Riforma: “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

L’esenzione si applica per tutti i documenti formati nel procedimento e a tutti i tipi di procedura di mediazione.

3) Crediti di imposta per la parte:

Incentivo fiscale previsto all’art. 20 D. Lgs. 28/2010 e concretizzato dai citati D.D.M.M. per il loro grande impatto pratico.

La parte (persona fisica o impresa) ha diritto a vedersi riconosciuto un credito di imposta in caso svolga la procedura di mediazione nelle seguenti misure:
  • Fino a € 600,00 sull’indennità pagata all’Organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto a 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo).

Tale credito si riconosce a tutti i tipi di procedure di mediazione, quindi sia a quelle obbligatorie, che alle delegate, che alle volontarie.
  • Fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legale in caso di accordo (ridotto a € 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali.

Tale credito si riconosce alle procedure di mediazione obbligatorie e alle delegate.
  • Fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all’importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro.

Tale credito si applica alla mediazione delegata.

Il credito d'imposta è utilizzabile anche qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure, cumulandosi, ma fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.

4) Credito di imposta per gli organismi di mediazione

Gli Organismi di Mediazione vedono riconosciuto un credito di imposta commisurato all’importo dell’indennità non esigibile dalla parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, fino all’importo di € 24.000,00 annui. Esso sussiste solo per le mediazioni obbligatorie di cui all’art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010.


Come posso ottenere i benefici fiscali della mediazione?
Modalità per richiedere il riconoscimento dei benefici fiscali (artt. 4, 5 e 6 DM 1.8.2023)

Per potersi vedere riconosciuto il credito fiscale, la parte deve presentare una domanda che deve contenere una serie di presupposti che vanno autocertificati, tra cui: il numero d’ordine dell’OdM, la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo con il numero del procedimento e la data dell’accordo, la dichiarazione di valore, l’indicazione della materia ai fini statistici.

La domanda va presentata tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, va usato l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’ all’interno del Portale ministeriale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIEId almeno di livello due e CNS: https://lsg.giustizia.it/

La richiesta va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, con indicazione della PEC in cui ricevere le comunicazioni (altrimenti vengono rese disponibili nell’area riservata).

Se vengono presentate più richieste di riconoscimento di crediti va presentata un’unica domanda annuale.

Effettuate le verifiche sull’istanza del contribuente, il Ministero riconosce l’importo spettante e entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda comunica al richiedente l’importo del credito di imposta spettantegli.

Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.

Secondo la norma transitoria dell’art. 19 del Decreto, la disciplina fiscale di cui sopra si applica alle domande di attribuzione di crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore (cioè il 22.8.2023).

 
Fonte: Cassa Forense News - 12/02/2024