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Conoscere le truffe online per tutelarsi

Tra il 2015 e il 2020 le truffe e frodi informatiche denunciate all’autorità giudiziaria sono salite del 72,8%.

E’ un reato estremamente difficile da contenere e da reprimere, uno dei fenomeni maggiormente diffusi nel mondo moderno.

E' un reato PENALE che sul web ha molteplici forme.

La tipologie maggiormente diffuse di truffe online:
 
  1. Virus e Cryptolocker: arrivano mail apparentemente provenienti da vari gestori come banche, assicurazioni, e/o enti istituzionali come Equitalia, Poste Italiane, Inps che invitano a cliccare su un link, il quale, in realtà, contiene un virus;
     
  2. Truffe amorose: in questi casi, l’utente viene contattato da persone che si fingono in stato di necessità, o piuttosto personaggi famosi, richiedendo un aiuto economico per poter rientrare in Italia o per poter sbloccare importanti somme di denaro fingendo uno stato di bisogno urgente;
     
  3. Sexy estortion: l’utente (prevalentemente di sesso maschile) viene contattato da un soggetto (che normalmente si finge donna) che gli propone di chattare, chiedendo alla vittima di inviargli proprie foto intime e, una volta ottenute le immagini, estorcendole denaro pena la diffusione di tali contenuti espliciti;
     
  4. Furti di identità: Utilizzo di informazioni postate online dall’utente (es. nome, cognome, indirizzo, luogo di lavoro, ecc.) per effettuare dei furti di identità;
     
  5. Contratti a distanza con gestori vari (telefonici, luce, etc), in realtà fittizi;
     
  6. Acquisti online: si tratta di una truffa strettamente connessa ai c.d. marketplace, ossia ai siti in cui gli utenti possono mettere in vendita un determinato bene. Normalmente, il truffatore contatta la vittima dicendosi interessato all’acquisto di un bene posto dalla stessa in vendita o, nel caso contrario, è lo stesso truffatore a mettere in vendita un bene e a venire inconsapevolmente contattato dalla vittima. Nel primo caso, il truffatore, soprattutto con l’utilizzo di carte prepagate, fornisce delle istruzioni false alla vittima, convincendola di star agendo per pagare il prezzo del bene, ma in realtà portando il venditore stesso ad effettuare dei versamenti a favore del truffatore. Nel secondo caso, invece, spesso non è richiesta nessuna interazione con la vittima, essendo quest’ultima che, acquistando presso siti non sicuri, versa del denaro al truffatore senza, tuttavia, ricevere il bene acquistato.

Il truffatore commette un reato cioè un fatto penalmente rilevante: esso è punito nell’articolo 640, n. 2-bis del Codice penale che disciplina la truffa commessa approfittando dell’altrui minorata difesa, a causa del distanziamento tra vittima e colpevole e delle difficoltà per la persona offesa di rendersi conto di aver subito una truffa.

Il reato può anche essere individuato in quello previsto dall’art. 640-ter del Codice penale che sanziona specificamente la frode informatica (qui è ricompreso anche il furto di identità).