NEWS
Home / News

Conviventi: contratti di convivenza, acquisto di immobili ...come tutelarsi?

Acquistare un immobile insieme al proprio convivente (in assenza di matrimonio) richiede particolare attenzione. Se i partners decidono che l’immobile sia intestato ad entrambi, c’è chiaramente una maggiore tutela dato che ciascuno potrà vantare un diritto reale su una quota del bene. Quando invece l’acquisto viene concluso da un solo componente della coppia di fatto, per ragioni soprattutto fiscali, partecipando l’altro solo finanziariamente alla compravendita o magari contribuendo in seguito al pagamento della rata del mutuo, la situazione si complica.

In tutti questi casi può essere sicuramente opportuno siglare un accordo a parte tra i due partner, sia per far risultare il contributo economico ricevuto che per regolare eventuali e futuri impegni di restituzione o di ritrasferimento tra gli stessi nell’ipotesi di cessazione del legame affettivo, nonchè per prevenire l’insorgere di future controversie e liti tra la coppia.
La Legge Cirinnà (legge n. 76/2016), oltre ad aver introdotto in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha anche disciplinato alcuni aspetti delle convivenze di fatto, sia di coppie omosessuali che eterosessuali, introducendo la possibilità di regolare rapporti di natura patrimoniale attraverso un contratto di convivenza.
Tale figura innovativa è stata pensata per permettere a due persone maggiorenni, etero od omosessuali, unite stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, di poter affidare ad un contratto, appositamente stipulato, la regolamentazione degli aspetti economici del loro menage.
Ad esempio, potranno essere regolati:
  1. la misura e la modalità di contribuzione alla vita domestica di ciascun partner,
  2. il mantenimento in caso di bisogno del convivente,
  3. la successione nel contratto di locazione della casa familiare,
  4. l’adozione di un regime patrimoniale di  comunione piuttosto che di separazione dei beni.
Non è espressamente prevista, ma non neppure è esclusa, la possibilità per i conviventi di regolamentare le conseguenze della cessazione dell’unione.
L’unico limite previsto dalla legge, per la redazione di tali contratti, è che con questi contratti non potranno essere regolamentate questioni diverse da quelle aventi rilevanza economica, quali aspetti di natura strettamente personale.
Per poter stipulare un contratto di convivenza occorre però rispettare un determinato iter, pena l’invalidità.
Innanzitutto, occorrerà rivolgersi ad un avvocato, che avrà l’onere di redigere per iscritto, a pena di nullità, il contratto (nonché gli accordi modificativi o risolutivi dello stesso) e di autenticarne le firme. Unicamente nel caso in cui siano coinvolti beni immobili, sarà necessario l’intervento del notaio, che garantirà la trascrizione dell’accordo nei Registri Immobiliari.
Tali professionisti dovranno verificare che l’accordo sia lecito e conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico, ossia a quell’insieme di norme che vietano determinati comportamenti e che esprimono i principi fondamentali della nostra comunità sociale.
Ai soli fini dell’opponibilità ai terzi, una copia dell’accordo dovrà essere trasmessa al comune di residenza  dei conviventi per l’iscrizione ne registro dell’anagrafe.
E’ bene dire che il contratto di convivenza vincola le parti e, pertanto, nel caso in cui uno dei coniugi non rispetti quanto contrattualmente previsto, ciò legittimerà la parte che si è resa inadempiente a rivolgersi al giudice per ottenere tutela legale.

La durata del contratto coincide poi con la durata della convivenza ed è comunque sempre possibile apportare modifiche allo stesso, come pure recedervi alle condizioni eventualmente in esso previste.