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Convocazione dell’assemblea di condominio via mail: si può?

La convocazione di assemblea condominiale può avvenire anche via mail a due condizioni:
 
  1. Che il condòmino abbia acconsentito di ricevere la trasmissione via mail;
  2. Che sia stata data conferma di ricezione all’amministratore.

Sul punto si sono pronunciato ultimamente diversi Tribunali d’Italia, anche se non vi sono ancora pronunce di Cassazione in materia.
L’avviso di convocazione deve arrivare all’indirizzo del destinatario almeno 5 giorni prima della data della prima convocazione.
L’avviso inoltre deve contenere i punti all’ordine del giorno e il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento dell’assemblea (se l’assemblea è on line la piattaforma utilizzata per il collegamento).
Qualora la convocazione sia irregolare (senza che sia stato previamente comunicato a tutti i condomini l’avviso di convocazione o non siano indicati data, luogo e orario di assemblea o sia pervenuta meno di 5 giorni prima dell’assemblea), la delibera assembleare assunta è invalida e potrà essere impugnata.
La deliberazione dell’assemblea del Condominio è impugnabile davanti al Giudice quando un condòmino ritiene che sia illegittima perché viola la legge o il Regolamento di condominio.
Per poterla impugnare il condomino deve aver votato contrario (essere dissenziente), essersi astenuto oppure essere stato assente.

In assenza di impugnazione la delibera è valida ed efficace e vincola tutti, anche il condominio che abbia votato contrario.
L'impugnazione si propone con un atto di citazione davanti al Giudice civile entro 30 giorni che decorrono dalla delibera per i condomini dissenzienti o astenuti o dalla comunicazione della stessa ai condomini assenti.
Dal 2013 la causa giudiziale va preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un Mediatore presso un Organismo di Mediazione, accreditato presso il Ministero della Giustizia, davanti al quale tentare di definire la vertenza alla presenza delle parti prima di ricorrere al giudizio.

Le invalidità possono essere di due tipi: nulle o annullabili, le prime di maggiore gravità nella violazione delle disposizioni.
A titolo esemplificativo si considerano invalide le delibere che violano i diritti individuali dei singoli condomini (ad esempio quando impongono ad uno dei condomini di liberarsi del proprio cane) o che incidono sulle proprietà  sclusive di un condomino (ad esempio quando impongono dei lavori all’interno dell’alloggio di uno dei condomini senza che questi lavori abbiano attinenza con beni o servizi condominiali) o assunte con modalità irregolari (senza il rispetto delle maggioranze prescritte).