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Convocazione di assemblea condominiale non pervenuta o in ritardo o errata.. impugnabile se...

L’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio deve essere comunicato a tutti i condomini con:
 
  • Raccomandata o pec;
  • Fax
  • Consegna a mano,
  • Mail (se il condomino lo abbia richiesto ed abbia confermato la ricezione).
 
Il termine entro cui l’avviso deve pervenire ai condomini è almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. I cinque giorni si calcolano a ritroso dal giorno precedente a quello fissato per la riunione in prima convocazione, escludendo il giorno iniziale e quello finale.
La norma di riferimento è quella dell’art. 66, III comma, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
L’avviso è un atto per il quale quando giunge all’indirizzo del destinatario vige la presunzione di conoscenza. Anche se quindi l’avviso di convocazione non sia stato effettivamente ricevuto e letto dal condominio destinatario, si presume per legge conosciuto  quando esso è giunto all’indirizzo del destinatario o si trova in giacenza presso l’ufficio postale.
È onere dell’amministratore condominiale dimostrare che tutti i condòmini sono stati tempestivamente informati della convocazione dell’assemblea, dovendo egli detenere gli avvisi di giacenza presso l’ufficio postale della disponibilità delle raccomandate, l’email di accettazione e avvenuta consegna della pec, l’email di ricezione della mail ordinaria e l’autorizzazione all’inoltro in tale modalità e infine la nota di avvenuta ricezione del fax.

L’omessa convocazione dell’assemblea comporta l’annullabilità della delibera assunta dall’assemblea ai sensi dell’articolo 1137 del Codice Civile; essa potrà dunque essere impugnata dagli assenti non ritualmente convocati.
La comunicazione a tutti i condòmini è infatti un presupposto essenziale per la regolare costituzione dell’assemblea (ai sensi del VI comma dell’art. 1136 c.c.).

Se quindi la convocazione non arriva al condomino, ovvero giunge al condomino in ritardo oppure viene spedita a un indirizzo diverso da quello di residenza o comunicato all’amministratore, il condomino che rimanga assente dall’assemblea potrà impugnare la stessa chiedendone l’annullamento nel rigoroso termine di 30 giorni di cui all’art. 1137 codice civile.