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Danno da vacanza rovinata

Trovare camere sporche, vedersi annullato il volo, escursioni inesistenti ….
Se la vacanza o il viaggio sono stati prenotati come pacchetto turistico è possibile ottenere il risarcimento del danno da stress, disagi e ovviamente anche i maggiori costi sostenuti.
La Direttiva Europea 2015/2302, entrata in vigore il 1° Luglio 2018, ha previsto l’obbligo per organizzatore e venditore di fornire ai viaggiatori un modulo contenente una serie di informazioni sulle caratteristiche principali dei servizi turistici offerti, oltre a tempi e modalità per poter esercitare il diritto di recesso.
Nel nostro sistema giuridico, dal 2011 esiste una specifica previsione del Codice del Turismo, che all’art. 46 stabilisce che se la violazione è di rilevante importanza il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.
La gravità delle violazioni deve essere in ogni caso apprezzabile ed oggettiva.
Il danno da vacanza rovinata, come già accennato in apertura, è a tutti gli effetti un danno di natura non patrimoniale, in quanto derivante dallo stress o dal disagio per non essersi potuti svagare o di aver perso un’occasione irripetibile. Esso verrà quantificato dal giudice equitativamente.
Recentemente il Tribunale di Milano con la sentenza 844/2023 e quello di Ravenna con la sentenza 238/2023 hanno affrontato ed esaminato il tema.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, ovvero nel più lungo periodo previsto dal contratto nelle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
L’onere della prova del danno da vacanza rovinata è a carico del viaggiatore, che dovrà allegare le circostanze utili a provare l’inadempimento della controparte. E’ quindi utile nel caso in cui si ricada in una situazione simile raccogliere tutte le prove utili al caso (foto, video, testimonianze dei compagni di viaggio) che possano essere utili per un’azione giudiziale.