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Genitore separato che pubblica foto dei figli: cosa fare? come opporsi?

Una madre pubblica costantemente su Facebook le foto con il proprio figlio; il padre le chiede di toglierle, ma lei si rifiuta: in qualità di “genitore” – sostiene – ha ogni potere di decidere per conto del figlio.
Marito e moglie si separano. Lei posta in continuazione sui social network le immagini che la ritraggono con il bambino: scatti condivisi con contatti, amici e amici degli amici. L’uomo ricorre al giudice affinché le imponga di rimuovere tutte le immagini.
Sono ancora molte le persone che si chiedono se pubblicare foto di figli su Facebook o Instagram sia consentito. Per sentire comune, con il consenso di entrambi i genitori si può serenamente fare.

Ma è veramente così?
La prima questione da considerare è che ciascuno è titolare del diritto alla propria immagine e può quindi decidere cosa farne: se diffonderla, tenerla riservata, venderla, eccetera. I minori sono però incapaci di intendere e di volere, sicché la loro volontà viene espressa dai genitori. È pertanto possibile che i genitori, di comune accordo, decidano di pubblicare sui social o su qualsiasi altro sito internet le foto del figlio. Un atto del genere non potrebbe essere vietato poiché padre e madre esercitano la potestà genitoriale e, quindi, sono legalmente responsabili del proprio figlio.
In tutti i casi in cui i genitori non raggiungono il consenso, nessuno dei due può pubblicare di propria spontanea iniziativa le foto del minorenne su internet. Ci deve essere sempre il consenso – esplicito o implicito – tanto del padre, quanto della madre.
Una sentenza del tribunale di Mantova del 19 settembre 2017, ad esempio, ha confermato il potere, per il giudice, di ordinare alla madre di non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle già inserite. Non solo la pubblicazione viola la privacy (l’immagine, come detto, è un dato personale) ma è un comportamento potenzialmente pregiudizievole per i minori. L’inserimento di foto di minori su social network determina infatti la diffusione di immagini tra un numero potenzialmente indeterminato di persone, conosciute e non, malintenzionati che spesso avvicinano i bambini dopo averli visti più volte in foto online.
Lo stesso discorso vale anche nei confronti di chi attiva un profilo Facebook a nome del proprio figlio.
È infatti sempre più diffusa la prassi di inserire, nelle condizioni di separazione e divorzio, il divieto per il coniuge presso cui i minori vengono collocati di pubblicazione delle loro immagini sui social network, o persino sul profilo Whatsapp, clausole che vengono puntualmente approvate dai giudici.

Il dato inibitorio e sanzionatorio della pronuncia mantovana è stato poi approfondito in una successiva e più recente pronuncia del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2018, la quale ha stabilito che non solo il giudice può ordinare la rimozione delle immagini che i genitori hanno pubblicato in rete, ma anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli.
La vicenda è quella di un sedicenne che affidato ad un tutore – a seguito di sospensione della patria potestà dei genitori conseguentemente a vicende relative alla loro separazione – lamentava al Giudice la condotta della madre “troppo social”. Quest’ultima postava continuamente sue foto e commentava nel web, diffondendo dettagli personali sulla sua vita: ciò avrebbe leso la sua reputazione, pregiudicandone i rapporti con i coetanei che lo deridevano. Ebbene, la pena per la madre è stata di 10 mila euro. È il primo precedente in Italia che detta un principio di diritto forte a tutela dei minori con un risarcimento economico a favore degli stessi.
Così l’Italia s’inserisce nel solco già segnato in Europa, dove le punizioni sono molto più severe. In Francia ad esempio la violazione della privacy da parte dei genitori nei confronti dei figli minori comporta una sanzione di 45 mila euro e la reclusione fino a un anno.

Il principio giuridico alla base di divieti e ordini di rimozione è semplice. L’articolo 96 della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) avverte che l’immagine di una persona non possa essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il suo consenso, salve poche eccezioni. Lo stesso dispone il decreto legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. La fotografia e il video, come qualsiasi altro elemento identificativo, sono un dato personale e non possono essere diffusi se non c’è l’autorizzazione dell’interessato.
In più i minori godono di una tutela rafforzata data dall’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con la legge 176/1991), ai sensi della quale è vietata ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei minori degli anni 18.

I figli, in ciò, non fanno eccezione. Gli articoli 147 e 357 del Codice civile impongono ai genitori un dovere di cura e di educazione nei loro confronti che tradotto e attualizzato nella digital communication comprende la corretta gestione dell’immagine pubblica del minore. Se i genitori non rispettano queste leggi può intervenire il giudice con una sentenza a tutela dei minori per rischio di una loro sovraesposizione sui social.