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Il contratto di convivenza: i vantaggi a redigerlo subito tra conviventi

Si stipula tra due persone maggiorenni, etero od omosessuali, unite stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti in unica residenza ma non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Un contratto, appositamente stipulato, può regolamentare gli aspetti economici del loro menage.
Ad esempio, potranno essere regolati:
  1. la misura e la modalità di contribuzione di ciascun partner alla vita domestica;
  2. il mantenimento in caso di bisogno del convivente,
  3. la successione nel contratto di locazione della casa familiare,
  4. l’adozione di un regime patrimoniale di comunione piuttosto che di separazione dei beni.
Tale figura è stata introdotta con la Legge Cirinnà (legge n. 76/2016) che ha disciplinato le convivenze di fatto consentendo ai conviventi di disciplinare gli aspetti economici e patrimoniali di tale convivenza, oltre ad aver introdotto in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Per poter stipulare un contratto di convivenza occorre rivolgersi ad un avvocato, che scriverà, a pena di nullità, il contratto (nonché gli accordi modificativi o risolutivi dello stesso) e autenticherà le firme. Il legale verificherà altresì che l’accordo sia lecito e conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico
Il legale curerà altresì l’obbligo di trasmissione di copia dell’accordo al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione nei registri.
Ad esempio acquistare un immobile insieme al proprio convivente (in assenza di matrimonio) richiede particolare attenzione.
Se i partners decidono che l’immobile sia intestato ad entrambi, il bene rimane comune.
Quando invece, però, l’acquisto viene concluso da un solo componente della coppia di fatto va considerato che la situazione si complica, soprattutto se l’altro convivente non intestatario partecipa finanziariamente alla compravendita versando cospicue somme di denaro o magari contribuisce al pagamento della rata del mutuo mensile.
In tutti questi casi può essere sicuramente opportuno siglare un accordo di convivenza tra i due partner, sia per far risultare il contributo economico ricevuto che per regolare eventuali e futuri impegni di restituzione o di ritrasferimento tra gli stessi nell’ipotesi di cessazione del legame affettivo, nonchè per prevenire l’insorgere di future controversie e liti tra la coppia.
E’ possibile per i conviventi regolamentare anche anticipatamente le conseguenze della cessazione dell’unione.
Il contratto di convivenza vincola infatti le parti e, pertanto, nel caso in cui uno dei coniugi non rispetti quanto contrattualmente previsto, ciò legittimerà la parte che si è resa inadempiente a rivolgersi al giudice per ottenere tutela legale.
La durata del contratto coincide poi con la durata della convivenza ed è comunque sempre possibile apportare modifiche allo stesso, come pure recedervi alle condizioni eventualmente in esso previste.