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Il Fallimento retroagisce alla data del Concordato

Il dettato normativo dell'art. 67 comma 2 L. Fall. stabilisce  il computo a ritroso del “periodo sospetto”, nel limite di sei mesi, decorrente dalla data di dichiarazione del fallimento per revocare i pagamenti effettuati dal Fallito.
Con equiparazione e retrodatazione alla data del deposito del ricorso per Concordato preventivo quando segua il Fallimento.
La ratio sottesa dalla riforma del 2006, che ha novellato l’art. 67 L. fall., è quella di garantire una maggiore certezza degli atti già compiuti e dei diritti già acquisiti, a favore della continuità aziendale, riducendo la tutela della massa dei creditori del Fallimento.
Il principio di unitarietà delle procedure tenderebbe, viceversa, alla ri-espansione della tutela della par condicio creditorum.
Per non entrare in conflitto con la nuova lettera della legge, la stessa Corte di Cassazione ha pertanto limitato l’operatività della “consecuzione delle procedure” alle sole ipotesi in cui la sentenza dichiarativa di fallimento abbia accertato a posteriori che lo stato di crisi, in base al quale l’azienda era stata ammessa al concordato preventivo, era in realtà ab origine uno stato di vera e propria insolvenza fallimentare (in primis Cass. civ., sez. I, sent. 6.8.2010 n. 18437; successivamente ed anche recentemente Cass. civ., sez. I, sent. 13.4.2016 n. 7324).

Non è, dunque, quello della consecuzione un principio automatico e applicabile tout court.
Esso si giustifica solo se e in quanto in concreto,  caso per caso, venga dimostrato che il presupposto del fallimento (insolvenza) preesisteva al concordato, quest’ultimo dunque sostanzialmente simulato e pretestuoso.