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Il minorenne imputato nel processo penale avanti il Tribunale dei minori

Telefona l'autorità di polizia ai genitori: vengono informati che il figlio minorenne è indagato di un reato e devono presentarsi in Caserma.

Ma quando i minorenni rispondono penalmente?

I minorenni tra 14 e 18 anni sono imputabili e quindi rispondono penalmente dei reati commessi secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice Penale. Il Giudice tuttavia dovrà appurare caso per caso la concreta capacità di intendere e di volere del minore al momento della commissione del fatto, e se l'ultraquattordicenne verà ritenuto capace di rendersi conto del disvalore del fatto commesso, verrà ritenuto imputabile ed eventualmente accertata la sua responsabilità penale e condannato. In caso di condanna, la sua pena sarà diminuita di 1/3 rispetto a quella per gli adulti.

Se invece il reato è stato commesso da un minore di età che al momento in cui ha commesso un fatto non aveva ancora compiuto i 14 anni, il minorenne non è imputabile (art. 97 del Codice Penale) e non potrà essere condannato penalmente.

La competenza giudiziaria è del Tribunale dei Minorenni penale del luogo di residenza del minore.

La legge applicabile è il DPR n. 448/88 (codice di procedura penale minorile).

Lo scopo della legge minorile non è unicamente punitivo-repressivo ma soprattutto volto al pieno recupero del minore.

In questo procedimento avanti il Tribunale dei Minori un ruolo particolarmente importante è svolto infatti dai Servizi minorili, che coadiuvano l’Autorità Giudiziaria per ricostruire le condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. I Servizi possono anche sentire gli insegnanti, gli allenatori, catechisti o le figure comunque a contatto col minore per relazionare al Giudice.

Il difensore del minore viene nominato dai genitori e contribuisce in modo rilevante a fornire al tribunale variegati elementi sulla situazione familiare complessiva, utili al risultato positivo nell'interesse del minore.