NEWS
Home / News

Ingiustificata l'assenza delle parti alla mediazione

Nel caso di specie la banca non si era presentata all’incontro di mediazione, limitandosi a far pervenire alla segreteria dell’organismo di mediazione una p.e.c. con la quale esponeva la propria intenzione di non partecipare all’incontro ed illustrava in una lettera allegata le ragioni della decisione di rimanere assente.
Tale assenza è stata ritenuta ingiustificata ed espone la parte al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10. Questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), "la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta ASSOLUTAMENTE DOVEROSA, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità".
La partecipazione deve pertanto sempre ritenersi per questo Giudice obbligatoria.
Anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro è atto di mera cortesia, idoneo a giustificare l'assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità.
Se poi le ragioni enunciate concernono il merito il Tribunale sottolinea che "non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul tema della possibilità di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al primo incontro e recepito le informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione".
Il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione "può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia:
a) innanzitutto, preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l'esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto;
b) per altro verso, supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto (cfr., sul punto, precedente pronuncia di questo tribunale sulle caratteristiche del rifiuto di proseguire oltre il primo incontro – Trib. Vasto, ord. 23.04.2016)".
In sostanza il dissenso alla mediazione deve essere personale, consapevole, informato e, soprattutto, motivato.
Secondo il Giudice l'Organismo di mediazione non dovrebbe prendere in considerazione detta comunicazione, se non a fini strettamente attinenti logistici per la celebrazione del primo incontro.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10, la parte assente alla mediazione è stata condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio e il Tribunale si è riservato di valutare tale condotta ai sensi della condanna alle spese.