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Lo STALKER in condominio: quando il vicino di casa ti rende la vita impossibile

Lo STALKING cioè il delitto di “atti persecutori” di solito è associato a situazioni derivanti da gelosie e ossessioni amorose, soprattutto a seguito di cessazioni di tali relazioni o coabitazioni.

Recente invece è la creazione della figura dello "stalker condominiale": una curiosa pronuncia della Corte di Appello di Milano che ha esplicitamente configurato lo "stalking condominiale" (C. App. Milano, sez. I penale, n. 4256 del 9.6.2022).

Del delitto di “atti persecutori” previsto dall’art. 612 bis c.p. si rende protagonista il condomino della porta accanto che tiene comportamenti reiterati in un arco temporale di pochi mesi, tanto da determinare un  cambiamento delle abitudini di vita della vittima, che tentava di evitare in tutti i modi di incontrare l’imputato modificando i propri orari di entrata e di uscita da casa e cercando di abitarvi il meno possibile, preso da un palese stato d’ansia.

Le condotte: accusare pubblicamente in assemblea altro condomino di aver sottratto soldi dalle casse condominiali, seguire il vicino all’interno degli spazi condominiali, minacciare e aggredire verbalmente il coinquilino, annaffiare le finestre d’acqua del condomino, bloccare l’accesso all’ascensore, impedire l’accesso al condominio e minacciarlo.

Rilevano infatti le condotte moleste o minacciose che:
 
  • cagionino nella vittima ansia o paura,
  • ingenerino un timore per l’incolumità propria o dei familiari
  • costringano taluno ad alterare le proprie abitudini di vita.

Oltre che nei casi di rapporti sentimentali terminati, dunque, anche nelle convivenze condominiali in cui la contiguità abitativa e le occasioni di incontro sono molto frequenti, la condotta del persecutore assume rilevanza e può portare ad integrare il delitto di “atti persecutori”.

Nella fattispecie meneghina lo stalker è stato condannato a 8 mesi di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale.