Multe in ritardo? Nulle se pervengono dopo 90 giorni!
Come specificato dal Ministero dell’Interno, in una nota del novembre 2014, il dies a quo per la decorrenza del termine in questione dei 90 giorni “non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.
Lo stesso art. 201, tuttavia, in deroga a tale regola generale, stabilisce che nel caso in cui l’identificazione dell’interessato non sia stata immediatamente possibile per mancanza, al momento della violazione, delle necessarie informazioni identificative risultanti dai pubblici registri, esso decorra “dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.
Questa è la normativa applicabile nel caso in cui il trasgressore risieda in Italia.
Nel caso in cui il trasgressore risieda all’estero “la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento”.
Se i termini non vengono rispettati le sanzioni sono annullabili.
Il procedimento è quello del ricorso al Giudice di Pace competente per territorio, senza la necessaria assistenza del legale.