NEWS
Home / News

Negoziazione assistita: Separazioni e divorzi “lampo”, senza Giudice ed a costi predeterminati

I coniugi che vogliono separarsi, divorziare o modificare le condizioni già stabilite nella separazione o nel divorzio hanno ora un nuovo strumento a loro disposizione.
Il decreto legge 132/2014 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della negoziazione assistita, che consente di traslare dal Tribunale allo Studio legale alcune procedure, tra le quali quelle riguardanti la separazione, la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.
Detta normativa si affianca a quella sul c.d. "divorzio breve", che ha ridotto il termine di separazione a 6 mesi, nel caso di separazione consensuale, e 1 anno, nel caso di separazione giudiziale.

Con l'accordo di negoziazione assistita, diversamente dall'iter "classico", i coniugi determinati a separarsi o divorziare potranno rivolgersi al proprio avvocato di fiducia il quale procederà alla redazione dell’accordo, tenendo presente le richieste e le esigenze delle parti e, dove ci sono, dei figli. Il tutto senza la necessità di recarsi nemmeno una volta in Tribunale, con estrema riservatezza e tempestività.
Sarà infatti lo studio legale a depositare poi l'accordo raggiunto presso la competente Procura della Repubblica, al fine di ottenere il nulla osta o l'autorizzazione del Pubblico Ministero, normalmente rilasciata entro pochi giorni. Successivamente l'accordo autorizzato dovrà essere trasmesso ad opera dello Studio legale, tassativamente entro 10 giorni dalla sottoscrizione, all'ufficiale dello Stato civile del Comune di celebrazione delle nozze, il quale curerà l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Se si considerano i mesi di attesa necessari per risolvere l’iter davanti ad un Giudice, è immediato intuire il vantaggio per i coniugi, i quali potranno “dirsi addio” in modo più veloce, efficace, riservato… e soprattutto a costi notevolmente inferiori.

Ottenere la separazione o il divorzio mediante negoziazione assistita comporta diversi vantaggi, tra i quali:

1) degiurisdizionalizzazione: per la sottoscrizione dell'accordo è sufficiente un solo incontro congiunto in studio. Sono gli Avvocati che si occupano della parte autorizzativa e burocratica, sino alla trascrizione dell'accordo nel registro degli atti di matrimonio.

2) drastica riduzione dei tempi: l'iter si completa di regola in 15-20 giorni complessivi. Ottenuta l'autorizzazione della Procura competente (di norma occorrono 3-5 giorni), la separazione o il divorzio acquisiscono efficacia dal giorno della sottoscrizione dell'accordo in studio. Ai Clienti verrà rilasciata, dopo circa 2-3 settimane dalla sottoscrizione dell'accordo, una copia autenticata del medesimo, munito di autorizzazione o nulla osta.

3) applicabilità della procedura a qualsiasi situazione familiare: si può operare sia in presenza che in assenza di figli minori, di figli maggiorenni anche non economicamente autosufficienti, di figli incapaci o portatori di grave handicap, senza limitazioni. E' altresì esperibile dai partners uniti civilmente (unione civile).

4) possibilità di trasferire immobili: i coniugi possono impegnarsi ad effettuare trasferimenti immobiliari, tra di essi o verso i figli, usufruendo della totale esenzione fiscale prevista dalla legge.

5) costi predeterminati rispetto ad un procedimento contenzioso in Tribunale.
Unica condizione necessaria è che i coniugi siano intenzionati a trovare un accordo, con buon senso e con un approccio concreto: nel caso in cui ciò venisse meno, e cioè marito e moglie siano intenzionati a farsi la guerra senza remore… dovranno necessariamente recarsi in Tribunale affinché un Giudice decida per loro.