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Quando i genitori si dividono… come suddividere le spese per i figli?

Ticket sanitari, gli occhiali nuovi e il punto verde estivo, ok.
Ma come la mettiamo per la gita scolastica a Parigi, per l'iscrizione a nuoto o per il corso all’autoscuola?
Le spese riguardanti i figli, si sa, fanno spesso salire alle stelle il tasso di litigi tra genitori separati, divorziati o ex conviventi.
In assenza di regole precise, accade infatti spesso che il genitore presso il quale sono collocati i figli (in genere la madre), metta mano al portafoglio per poi chiedere all'ex partner il rimborso “a cose fatte”. E si senta rispondere "picche": con la motivazione che non si tratta di spese straordinarie bensì ordinarie, già rientranti nell'assegno di mantenimento versato. Segue così un crescendo di ripicche, urla, astio e carte bollate, che vanno a intasare ancora di più - e spesso inutilmente - le aule dei tribunali.
Proprio per ridurre al minimo questi scontri, da diverso tempo alcuni Tribunali, tra i quali anche quello di Pordenone, di concerto con gli Ordini degli Avvocati, hanno concordato dei Protocolli che definiscono delle precise linee guida. Un vero e proprio elenco delle regole da recepire in materia di ripartizione delle spese nell'ambito delle separazioni e dei divorzi, onde evitare successive liti tra i genitori.

Per armonizzare la disciplina a livello nazionale, anche il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato delle linee guida riguardanti le spese extra assegno per i figli minori o non ancora economicamente indipendenti.
Di seguito i quattro punti chiave da tenere sempre presenti.

a. Spese ordinarie
Normalmente le spese ricomprese nell’assegno di mantenimento per i figli sono, per esempio: vitto, abbigliamento, mensa scolastica, medicinali da banco, trasporto urbano, ricarica cellulare, uscite scolastiche giornaliere...

b. Spese ordinarie obbligatorie, per cui non serve il consenso dell’altro genitore:
Sono spese straordinarie extra assegno, individuate quali obbligatorie: quelle, cioè, che il genitore collocatario può anticipare senza chiedere il consenso dell’altro genitore e che quest’ultimo sarà comunque tenuto a rimborsare in percentuale pari al 50% (salvo diverso accordo dei coniugi o diverso provvedimento del Giudice). Queste sono:
 
  1. le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi i tickets;
  2. le spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico ed integrazioni infrannuali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
  3. le spese per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative e di svago (es. scoutismo, punti verdi, ecc.): spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie;
  4. le spese di custodia dei minori (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di alternative gratuite (es. strutture pubbliche / scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili);
  5. le spese per mantenimento e cure animali domestici (esempio: cani) quando rimangano presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.

c.  Spese straordinarie per cui serve il consenso di entrambi i genitori:
Terza e ultima categoria, sono le spese straordinarie extra assegno di mantenimento da subordinare al consenso preventivo di entrambi i genitori: scuole private, iscrizione all’università, viaggi scolastici, soggiorni studio all’estero, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie private, i costi da sostenere per la patente, per le attività sportive.
Ogni spesa che non rientra nell'assegno mensile prestabilito, che sia o meno subordinata al consenso di chi non vive con i figli, deve in ogni caso essere scrupolosamente documentata. La deducibilità e detraibilità fiscale degli esborsi straordinari, salvo diverso accordo, è posta in parte uguale in capo a entrambi i genitori.

d. La regola del silenzio assenso:
Quanto alle spese straordinarie da concordare ci si comporta così. Il genitore affidatario le richiede per iscritto, le motiva e le fa arrivare all'altro genitore. Il rimborso pro quota a chi ha effettuato la spesa per il figlio deve essere effettuato, di regola, entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di disaccordo, l’altro genitore dovrà manifestare e motivare il proprio eventuale dissenso entro dieci giorni dalla richiesta. Infatti il silenzio, come pure una ingiustificata opposizione, assumono il significato di assenso e come tali potranno anche essere valutati dal giudice.
Da notare però che - come ha sancito di recente la Cassazione con sentenza 7 marzo 2018 n. 5490 - di fronte a spese "di maggiore interesse" per il figlio (come l’iscrizione a una scuola privata quando gli orari di quella pubblica siano incompatibili con il lavoro del genitore affidatario) non esiste un preventivo obbligo di informazione tra i genitori. Quindi l’altro, a meno che non vi siano gravi e validi motivi di dissenso, il genitore che vi sia richiesto dall’altro dovrà comunque mettere mano alla tasca.