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Riforma cartabia: le nuove spese di mediazione

Il 30.6.23 entrava in vigore la più rilevante parte della Riforma Cartabia riguardo la mediazione, tra cui la modifica strutturale del nuovo primo incontro, ora effettivo e non più meramente informativo.

Sebbene in vigore da luglio, la Riforma ha patito però per alcuni mesi l’assenza dei suoi decreti attuativi.
Tre erano i decreti che si attendevano:
  • uno sul Patrocinio a Spese dello Stato,
  • uno sugli incentivi fiscali del procedimento di mediazione
  • il terzo sulle indennità e i nuovi requisiti di iscrizione e tenuta degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione.
Ad agosto sono stati pubblicati i due decreti sugli incentivi fiscali e il patrocinio a spese dello stato, ma ancora mancava l’ultimo e più atteso di essi.
Le domande di mediazione depositate dal 30.6.23 vedevano infatti l’applicazione della “nuova” procedura riformata (onere di comunicazione della domanda, modalità di trattazione del primo incontro, ampliamento delle materie, effetti dell’assenza della parte privata e conseguenze erariali per la PA, mediazione telematica, etc…), ma non vi era alcuna indicazione ministeriale applicativa di quali fossero le indennità da versare agli Organismi e, in particolare, quanto le parti dovessero pagare per tenere i primi incontri di mediazione.
Secondo l’art. 16 comma 2 D.lgs: “[..] le indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia […] “.

L’art. 17 del D. Lgs 28/2010 stabilisce inoltre al comma 3: “Ciascuna parte […] corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.”

L’assenza delle riformate tariffe ministeriali creava dubbi interpretativi, sebbene fosse chiaramente sancito e vigente l’obbligo delle parti di remunerare gli Organismi per la diversa e maggiore attività che i mediatori già dal 30 giugno svolgevano ai tavoli di mediazione
.
Nella prassi accadeva che per le domande depositate dal 30 giugno 2023 la maggior parte degli Organismi svolgesse gratuitamente il primo incontro, continuando unicamente a esigere dalle parti il versamento delle spese di avvio (di 40,00 o 80,00 euro oltre IVA).

Solo qualora al primo incontro ne seguisse almeno un altro, con prosecuzione della procedura, ovvero se già al primo incontro le parti concludessero l’accordo, gli Organismi esigevano gli importi stabiliti secondo i vecchi riferimenti e scaglioni di valore (art. 16 dell’ora abrogato DM 180/2010 e Tabella A ivi richiamata).
Da qualche giorno la rilevantissima novità.

Il 31.10.23 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il corposo Decreto Ministeriale n. 150 del 24.10.2023.
Esso stabilisce, tra molte altre, la nuova disciplina in tema di tariffe e indennità spettanti all’Organismo di mediazione (art. 28 e segg. D.M 150/2023), dedicando l’intero capo V al complesso articolato normativo su indennità, spese e tabelle.

Disposizioni che si applicano alle domande di mediazione depositate dal 15.11.2023, quindi ai primi incontri che presumibilmente si terranno dopo il 5 dicembre 2023.
Il Decreto 150/2023 precisa che le spese di mediazione vanno distinte in tre categorie (art. 28 e 30 del nuovo DM 150/2023):
  1. spese di avvio, distinte ora in 3 diversi scaglioni di valore (non più in 2 scaglioni);
  2. spese di mediazione per il primo incontro (la vera novità);
  3. spese di mediazione per gli incontri successivi al primo.
Per le spese di avvio e di primo incontro sono previsti importi fissi, distinti a seconda del valore della lite. Essi sono abbattuti del 20% se la procedura riguarda mediazioni demandate dal giudice ovvero che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
 
Le spese di mediazione per gli incontri successivi al primo (sempre distinti in scaglioni a seconda del valore della controversia) dovuti agli Organismi pubblici sono calcolati secondo la Tabella A allegata al D.M. e per gli Organismi privati secondo la tabella approvata dal Ministero.
Tali ulteriori spese, che per gli enti pubblici sono variabili tra dei "minimi" e dei "massimi" e inderogabili nei minimi, impongono a ogni Organismo di assumere delle determinazioni.
In caso di conciliazione sono previste delle maggiorazioni percentuali, variabili a seconda che l’accordo venga sottoscritto al primo incontro o in quelli successivi al primo, abbattute del 20% se la procedura riguarda mediazioni demandate dal giudice ovvero obbligatorie.

Il D.M. indica un termine di 9 mesi, che quindi scadrà il 15.8.2024, affinchè tutti gli Organismi adeguino e inviino il proprio Regolamento di procedura che dovrà tra l’altro illustrare il “criterio di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese” (art. 22 comma 1 lettera u)).

Ogni Organismo viene dunque chiamato nel prossimo futuro a rivedere il proprio assetto regolamentare.

Mesi dunque di ampie riflessioni e di gran rinnovamento si attendono, affinchè venga fornito nella mediazione un servizio di giustizia complementare sempre di maggiore trasparenza e qualità.

 
Fonte: Cassa Forense News - 18/12/2023