RIVOLUZIONE SULL'ASSEGNO DIVORZILE: SOLO SE INCAPACITA' ECONOMICA

11 Maggio 2017

Non più valido il criterio del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La Cassazione rivoluziona il criterio per riconoscere un assegno: solo se il coniuge non ha raggiunto l'indipendenza economica e/o non può procurarsela per ragioni oggettive.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che i principali "indici" - salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie - per accertare la sussistenza, o meno, dell'"indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e, quindi, l'"adeguatezza", o no, dei «mezzi», nonché la possibilità, o no «per ragioni oggettive», dello stesso di procurarseli:

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l'assegno; 

3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.