- Art. 9 della Costituzione, recentemente modificato, riconosce la tutela degli animali come principio fondamentale, ponendoli sotto la protezione dei pubblici poteri.
- Dichiarazione universale dei diritti degli animali (1978), art. 6: “ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto a una durata della vita conforme alla sua naturale longevità”.
- Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (1987), che ne sottolinea il valore sociale e affettivo.
- Legge n. 281/1991, “Legge quadro in materia di animali di affezione”, che condanna gli atti di crudeltà, promuove la tutela degli animali e favorisce la corretta convivenza tra uomo e animale.
Queste norme, pur non disciplinando direttamente l’affidamento in caso di separazione, segnano un chiaro superamento della concezione dell’animale come “cosa”.
L’evoluzione della giurisprudenza
Una svolta significativa è arrivata dal
Tribunale di Milano (decreto 13 marzo 2013), che ha affermato:
“L’animale non può essere più collocato nell’area semantica delle ‘cose’, ma deve essere riconosciuto come essere senziente.”
Da allora, diversi tribunali hanno adottato
orientamenti differenti:
- Alcuni, come Foggia e Cremona, hanno disposto l’affido condiviso del cane o il diritto di visita dell’ex partner, applicando in via analogica le norme previste per l’affidamento dei figli minori.
- Altri, come Milano e Como, hanno negato questa possibilità, ritenendo inapplicabili per analogia tali disposizioni.
Il
Tribunale di Roma (sent. 15 marzo 2016, n. 5322) ha evidenziato l’assenza di una disciplina unitaria, sottolineando come, in mancanza di norme, i giudici si affidino a valutazioni caso per caso, sempre tenendo conto del
benessere dell’animale.
Più di recente, anche il
Tribunale di Rovigo (ord. 15 maggio 2025) ha confermato che nel nostro ordinamento
manca ancora una norma di riferimento sull’affidamento o il diritto di visita degli animali in caso di separazione o divorzio.
Il principio del benessere dell’animale
Nonostante il vuoto legislativo, la giurisprudenza tende a riconoscere il
valore affettivo e relazionale del legame uomo–animale.
Il
Tribunale di Sciacca (2019) ha affermato che:
“Il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso.”
In altre parole, l’interesse da tutelare non è solo quello delle persone coinvolte, ma anche quello
materiale, spirituale e affettivo dell’animale
Il risarcimento del danno per la perdita dell’animale
Un ulteriore passo avanti si è registrato in tema di
risarcimento del danno non patrimoniale.
Il
Tribunale di Prato (sent. 25 gennaio 2025, n. 51) ha riconosciuto che la perdita di un animale d’affezione può comportare una
lesione della sfera relazionale e affettiva della persona, tutelata dall’art. 2 della Costituzione.
Tale danno, tuttavia, deve essere
specificamente allegato e provato, come ribadito anche dalla
Cassazione (sent. 22 gennaio 2024, n. 2203).
Il diritto di visita e la prova del legame affettivo
Infine, il
diritto di visita non è automatico.
La
Cassazione (sent. 24 marzo 2023, n. 8459) ha chiarito che esso può essere riconosciuto solo se sia provata
una relazione significativa con l’animale. In mancanza di tale prova, il diritto di visita viene negato, indipendentemente dalla durata o dalla natura della relazione di coppia.
Conclusioni
In assenza di una legge specifica, le decisioni sull’affidamento degli animali da compagnia
dipendono ancora dai singoli giudici e dalle circostanze del caso concreto.
Ciò che emerge con chiarezza, però, è il
riconoscimento crescente del valore affettivo del rapporto uomo–animale e la necessità di tutelarne il benessere, anche nei momenti più delicati della vita familiare.