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Addobbi e alberi di Natale in condominio: cosa dice la legge

Addobbi natalizi, abeti sul terrazzo della facciata o decorazioni vistose con luci colorate intermittenti.
Ci si può opporre? Sono legittime?
Normalmente si tratta di addobbi temporanei che l’amministratore non può vietare di apporre, però vanno seguite alcune regole.

1. Innanzitutto va letto il regolamento condominiale
In alcuni regolamenti condominiali le installazioni sui balconi privati sono espressamente vietate, ad esempio in quanto lesive del decoro dell’edificio, magari particolarmente antico o di pregio.

2. Vanno poi esaminati i regolamenti comunali che, territorialmente e dettagliatamente, possono circoscrivere o limitare le iniziative dei cittadini in merito agli addobbi per le feste.
Il regolamento può contenere limitazioni e divieti per salvaguardare il decoro urbano, ossia per garantire un'armonia estetica nel contesto cittadino. Ad esempio, con divieti di usare luci troppo luminose o invasive, oppure di inserire decorazioni tali da deturpare l'aspetto della facciata del palazzo. Per tutelare la quiete pubblica - ed evitare, quindi, situazioni di disturbo - prevedere divieti di luci intermittenti troppo intense, o di musica natalizia riprodotta ad alto volume. Tra le norme vi sarebbero quindi anche quelle che indicano il tetto di decibel, il tipo di luci utilizzabili (ad esempio a bassa intensità o con tonalità specifiche), gli orari di accensione e spegnimento e il loro posizionamento, ad evitare che puntino direttamente verso altre abitazioni o strade. Potrebbero anche essere incluse disposizioni indicanti il numero massimo di dispositivi elettrici collegabili sulla stessa linea, l'obbligo di utilizzare luci e cavi certificati CE - resistenti all’acqua e progettati per uso esterno – o, ancora, il divieto di sovraccaricare le prese elettriche oppure di usare prolunghe non idonee per esterni.
3. Infine va letto l’art. 1220 del Codice Civile: «Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino».

Esso prevede che vadano rispettate alcune regole:
  • non deve essere pregiudicata l’estetica complessiva del condomino;
  • non deve essere fonte di possibile pericolo nei confronti di terzi (oggetti pericolanti;
  • non rechino danno alle parti comuni;
  • non determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico del palazzo.

In termini pratici, è necessario fissare le decorazioni e gli addobbi con ancoraggi appositi e sistemi di tenuta, per evitare concreti rischi di distacchi e cadute. Analogamente, al condomino è fatto divieto di inserire luci con cavi scoperti o impianti elettrici non a norma, perché metterebbero in pericolo la sicurezza dell'edificio e dei proprietari e inquilini che lo abitano.
In caso di violazioni l'amministratore e l'assemblea potrebbero ordinarne la rimozione.
Se invece è il condominio a decidere di addobbare gli spazi comuni, con il consenso degli altri, tutti i condòmini devono dividere le spese per comprare decorazioni e luci, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (articolo 1123 del Codice civile).