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Adozione del maggiore d’età e cognome: la Corte interviene a chiarire

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 53 del 18 aprile 2025, ha chiarito un principio fondamentale in materia di adozione del maggiore d’età: il cognome dell’adottato non può essere sostituito con quello dell’adottante, ma solo anteposto o aggiunto, nei limiti previsti dalla legge.
Secondo la Consulta, tale scelta legislativa non viola il diritto all’identità personale dell’adottato né determina una disparità di trattamento rispetto all’adozione del minore d’età.

Adozione del maggiore d’età: cosa prevede l’art. 299 c.c.
L’articolo 299, primo comma, del codice civile disciplina gli effetti dell’adozione del maggiorenne sul cognome, stabilendo che:

  • l’adottato assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio.

Su questa norma la Corte costituzionale era già intervenuta con la sentenza n. 135/2023, dichiarandone l’illegittimità nella parte in cui non consentiva di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante, qualora entrambe le parti avessero espresso tale volontà.

Quell’intervento mirava a tutelare il diritto all’identità personale, che si consolida nel tempo proprio attorno al cognome originario.

È possibile sostituire il cognome dell’adottato con quello dell’adottante?
La questione affrontata dalla sentenza n. 53/2025 riguarda un passaggio ulteriore:
è legittimo consentire la sostituzione integrale del cognome dell’adottato adulto con quello dell’adottante?
Il Tribunale rimettente aveva sollevato dubbi di costituzionalità dell’art. 299 c.c., in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., sostenendo che la sostituzione:

  • potrebbe essere ammessa con il consenso di adottante e adottato;
  • garantirebbe una maggiore libertà di autodeterminazione;
  • eviterebbe una disparità rispetto all’adozione del minore.


La risposta della Corte costituzionale: nessuna lesione dell’identità personale
La Corte costituzionale ha dichiarato le questioni non fondate, affermando che:

  • la sostituzione del cognome comporterebbe la cancellazione dell’identità personale dell’adottato, formatasi per almeno diciotto anni attorno al cognome originario;
  • il cognome non è un elemento neutro, ma un segno distintivo essenziale della persona, tutelato dall’art. 2 della Costituzione.

Secondo la Consulta, l’aggiunta o l’anteposizione del cognome dell’adottante costituiscono un bilanciamento ragionevole tra il nuovo legame familiare e la tutela dell’identità preesistente.

Il consenso dell’adottato non è sufficiente
Un punto centrale della decisione riguarda il limite del consenso dell’adottato maggiorenne.
La Corte ha chiarito che:

  • anche in presenza del consenso espresso dell’adottato,
  • la sostituzione del cognome potrebbe esporlo a pressioni o condizionamenti,
  • soprattutto in considerazione dei vantaggi successori derivanti dall’adozione civile.

Per questo motivo, il legislatore può legittimamente escludere un effetto così radicale come la cancellazione del cognome originario.

Differenze rispetto all’adozione del minore
La Corte ha escluso anche la violazione dell’art. 3 Cost., ritenendo che:

  • l’adozione del minore d’età e l’adozione del maggiore restano fattispecie strutturalmente diverse;
  • nell’adozione del minore il cognome incide su un’identità ancora in formazione;
  • nell’adozione dell’adulto, invece, l’identità personale è già pienamente consolidata.

Neppure il precedente rapporto di affidamento è sufficiente a rendere le due ipotesi omogenee.

Cambio di cognome dell’adottato: i rimedi alternativi
La sentenza n. 53/2025 ricorda che, quando vi siano specifiche e serie ragioni per eliminare il cognome originario, l’ordinamento offre strumenti alternativi.
In particolare, l’art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000 consente di chiedere il cambio di cognome mediante:

  • domanda motivata al Prefetto competente;
  • esposizione delle ragioni personali, anche quando il cognome riveli l’origine naturale.


Conclusioni: limiti e tutela nell’adozione del maggiorenne
Con questa decisione, la Corte costituzionale ribadisce che l’adozione del maggiore d’età:

  • non può determinare una sostituzione identitaria;
  • deve rispettare il nucleo essenziale del diritto all’identità personale;
  • resta distinta, per finalità ed effetti, dall’adozione piena del minore.

Per chi si occupa di diritto di famiglia, la sentenza rappresenta un punto fermo nella consulenza su adozione, cognome e diritti della persona, chiarendo confini e strumenti giuridici effettivamente utilizzabili.Inizio modulo