riconoscimento giuridico di situazioni di fatto già vissute come tali.
Quando l’adozione è ammessa: la convenienza per l’adottando
Il presupposto fondamentale richiesto dalla legge è che l’adozione sia
conveniente per l’adottando. Ciò significa che il Tribunale deve valutare se l’adozione comporti un reale beneficio per la persona adottata, sotto il profilo personale, familiare o patrimoniale.
La giurisprudenza considera positivamente, ad esempio:
- l’esistenza di un rapporto affettivo stabile e duraturo;
- una situazione di convivenza o di accoglienza già in atto;
- la possibilità di garantire maggiore sicurezza economica;
- il rafforzamento dell’unità e dell’equilibrio familiare.
L’adozione non può quindi essere utilizzata per finalità elusive o meramente strumentali, ma deve rispondere a un interesse concreto e meritevole di tutela.
I requisiti richiesti dalla legge
Requisiti dell’adottante
La persona che intende adottare un maggiorenne deve:
- aver compiuto 35 anni;
- avere almeno 18 anni di differenza rispetto all’adottando.
Questa differenza di età serve a garantire un rapporto equilibrato e il più possibile assimilabile a quello genitoriale. In casi particolari, il Tribunale può autorizzare l’adozione anche se l’adottante ha almeno 30 anni, valutando attentamente la situazione concreta.
In origine, la legge richiedeva l’assenza di figli. Oggi, grazie all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, l’adozione è ammessa
anche in presenza di figli maggiorenni, purché questi esprimano il loro assenso. Anche la presenza di figli minori non costituisce più un divieto assoluto, se l’adozione risponde all’interesse di tutti i soggetti coinvolti.
Requisiti dell’adottando
La persona da adottare deve:
- essere maggiorenne;
- non essere già stata adottata in precedenza.
Nel caso di cittadino straniero, occorre inoltre verificare la normativa del Paese di origine e predisporre una documentazione correttamente tradotta e legalizzata.
Come si svolge la procedura di adozione
L’adozione di un maggiorenne richiede la presentazione di un
ricorso al Tribunale Ordinario competente. Nel ricorso vengono illustrati i requisiti di legge e le ragioni per cui l’adozione è nell’interesse dell’adottando.
Il Tribunale fissa un’udienza in cui le parti devono comparire personalmente per esprimere il proprio consenso.
Consensi e assensi
- Il consenso deve essere prestato dall’adottante e dall’adottando.
- Gli assensi sono richiesti a soggetti terzi, come i genitori dell’adottando, il coniuge dell’adottante o dell’adottando e i figli maggiorenni dell’adottante.
Il giudice verifica che tali dichiarazioni siano libere e consapevoli. In caso di rifiuto ingiustificato, il Tribunale può comunque decidere di pronunciare l’adozione se ritiene prevalente l’interesse dell’adottando.
Quando sono presenti figli minori, il Tribunale è tenuto ad ascoltarli, se capaci di esprimere la propria opinione, e a tutelarne gli interessi in modo specifico.
Gli effetti dell’adozione
Con la sentenza di adozione si crea un nuovo rapporto giuridico tra adottante e adottato, con conseguenze rilevanti anche sul piano
successorio e patrimoniale. L’adottato può assumere il
cognome dell’adottante e acquista diritti e doveri previsti dalla legge.