Animali tutelati penalmente: principali novità e criticità della Riforma
Dopo circa due anni di discussioni parlamentari, la nuova legge in materia di tutela penale degli animali ha ottenuto il via libera definitivo. Il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl n. 1308 il 29.5.2025.
Uno degli aspetti più significativi riguarda la modifica del titolo IX-bis del Codice Penale: da “Delitti contro il sentimento per gli animali” si passa a “Delitti contro gli animali”. Una variazione non solo terminologica, ma sostanziale.
Finalmente dopo anni gli animali vengono riconosciuti come beni giuridici autonomamente protetti e viene meno una visione soggettiva fondata esclusivamente sulla protezione del sentimento umano provato verso l’animale per riconoscere invece all’animale stesso protezione e tutela giuridica in sè.
Il legislatore ha previsto in generale un innalzamento delle sanzioni penali per chi si rende colpevole di delitti contro gli animali, pur mantenendo l’accesso agli istituti deflattivi del processo penale per i colpevoli di reati di maltrattamenti di animali (es. messa alla prova, tenuità del fatto).
articolo 544 bis del codice penale (uccisione di animali) prevede che nel caso in cui, per crudeltà e senza necessità, si cagioni la morte di un animale, la pena sarà della reclusione da 6 mesi a 3 anni con multa da 5000 a 30000 (non più pertanto solo reclusione e nella minore misura da 4 mesi a 2 anni).
Viene aggiunto all’articolo 544 bis (Uccisione di animali) il seguente comma: «Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente la sofferenza dell’animale, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da 10000 a 60000.
Viene ampliata la fattispecie relativa ai combattimenti tra animali,class="pb-2" di cui all’art. 544 quinquies Codice Penale,class="pb-2" punendo ora anche chi vi partecipa attivamenteclass="pb-2" (organizza o dirige), non solo gli organizzatori. Non è stata invece approvata la medesima estensione per chi prende parte a spettacoli vietati.
articolo 544 quater del codice penale punisce più aspramente chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali;
Una novità rilevante riguarda l’affidamento diretto e definitivo degli animali sequestrati – anche cuccioli – a enti o associazioni riconosciute, già durante il processo e dietro cauzione. In assenza di sequestro, viene introdotto il divieto di abbattimento o alienazione degli animali fino alla conclusione del procedimento penale.
Introdotte circostanze aggravanti nei reati contro gli animali con aumento di pena se i fatti sono commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali; se l’autore diffonde attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso
Le associazioni e gli enti riconosciuti avranno ora facoltà di intervenire nei giudizi cautelari, favorendo un contraddittorio effettivo anche nella fase del riesame dei sequestri.
I reati contro gli animali rientrano ora tra quelli presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, quando commessi nel loro interesse o vantaggio, soprattutto nei settori “speciali” individuati dal legislatore.
Viene semplificata la procedura per accertare i traffici illeciti di cuccioli: sarà sufficiente la mancanza di uno solo tra microchip, passaporto o certificazione sanitaria, e non più la loro assenza congiunta.
Addio alle catene: il Disegno di Legge all’articolo 10 disciplina il divieto di detenzione di animali di affezione a catena: è vietato custodire gli animali nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altri strumenti che ne impediscano il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.