Assegno di mantenimento: i soldi sono del genitore
Fatto
Un'imputata era stata condannata per malversazione dei beni del figlio minore perché, ricevute le somme versate mensilmente dal padre del bambino per il mantenimento, non le aveva destinate al soddisfacimento delle esigenze del figlio, ma le aveva usate per alimentare un piano di investimento.
Il padre aveva provveduto direttamente alle necessità del minore.
La Cassazione
Non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 1, cod. pen., con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al genitore affidatario a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Il genitore affidatario vanta infatti un diritto iure proprio su tali somme, senza che possano prospettarsi un obbligo di rendiconto e la titolarità del bene in capo al figlio minore.
Il reato di malversazione postula necessariamente che la condotta abbia ad oggetto beni di cui il minore è titolare, condizione non ravvisabile nel caso delle somme oggetto di contribuzione da parte del genitore non affidatario.
La Corte osserva che eventualmente, qualora la condotta del genitore affidatario risulti inadeguata rispetto all'interesse del figlio, potrebbe configurarsi a carico di tale genitore il reato di violazione dell'obbligo di assistenza.
La conseguenza
La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per malversazione dei beni del minore perché il fatto non sussiste, in quanto le somme versate dal genitore non affidatario costituiscono diritto iure proprio del genitore affidatario e non beni di cui il minore è titolare.
Ha però rinviato per nuovo giudizio sul reato assorbito di violazione degli obblighi di assistenza.