Assegno unico universale: quando spetta al genitore collocatario
Assegno unico universale: la Cassazione chiarisce quando può essere attribuito interamente al genitore collocatario anche in caso di affido condiviso.
Assegno unico universale: a chi spetta in caso di genitori separati? L’assegno unico universale rappresenta una delle principali misure di sostegno economico alle famiglie con figli. Tuttavia, nei casi di separazione o divorzio, si pone frequentemente una domanda: a chi spetta l’assegno unico universale in caso di affido condiviso? A chiarire la questione è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025, fornendo un importante principio applicabile nella pratica.
Il caso: affido condiviso e collocamento prevalente Nel caso esaminato, il giudice aveva disposto:
l’affidamento condiviso del figlio minore;
il collocamento prevalente presso la madre;
un assegno di mantenimento a carico del padre;
l’attribuzione dell’assegno unico universale interamente alla madre.
Il padre contestava tale decisione, sostenendo che, in base alla normativa vigente, l’assegno dovesse essere diviso al 50% tra i genitori.
Cosa dice la legge sull’assegno unico universale Ai sensi del d.lgs. n. 230/2021:
l’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari con figli a carico;
può essere erogato al richiedente oppure ripartito tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo, spetta al genitore affidatario.
Ma cosa accade in caso di affido condiviso senza accordo tra i genitori?
La decisione della Cassazione: assegno al genitore collocatario La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale: l’assegno unico universale può essere attribuito interamente al genitore collocatario, anche in presenza di affido condiviso. Questa interpretazione è coerente anche con la prassi amministrativa dell’INPS, che ammette tale possibilità quando il giudice lo ritenga opportuno.
Perché l’assegno può spettare a un solo genitore Secondo la Cassazione, la scelta di attribuire l’assegno al genitore collocatario si giustifica per diverse ragioni:
convivenza stabile con il figlio;
gestione quotidiana delle esigenze del minore;
necessità di semplificazione nei pagamenti;
maggiore effettività nell’utilizzo delle risorse.
In altre parole, il genitore collocatario è il soggetto che, concretamente, sostiene le spese per il figlio.
Assegno unico e interesse del minore Un passaggio centrale della decisione riguarda la funzione dell’assegno unico universale. La Corte sottolinea che: - l’assegno è destinato esclusivamente al benessere del figlio;
- non rappresenta un vantaggio economico personale per il genitore;
- viene gestito dal genitore collocatario nell’interesse della prole. Si configura, quindi, una sorta di mandato ex lege nella gestione delle somme.
Conclusioni: cosa cambia nella pratica La pronuncia della Corte di Cassazione ha importanti implicazioni operative:
la divisione al 50% non è automatica;
il giudice può decidere diversamente;
il criterio guida resta sempre l’interesse del minore;
il genitore collocatario può ricevere l’intero assegno unico.