Comodato familiare della casa da parte dei suoceri: anche in caso di divorzio rimane il diritto del nucleo familiare di rimanervi
La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17095 del 25 giugno 2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto di famiglia e proprietà: l'assegnazione della casa familiare concessa in comodato a un nucleo familiare, anche a fronte della separazione o del divorzio, permane a tutela del coniuge convivente con la prole minore, a meno di comprovate e urgenti esigenze del comodante. Il Caso in Esame
La vicenda trae origine da una situazione molto frequente: una nonna aveva destinato il primo piano della propria abitazione alla famiglia del proprio figlio e della nuora, che vi avevano risieduto per ben tredici anni. Successivamente alla separazione della coppia, la suocera era tornata in possesso dell'immobile, in virtù di un accordo tra i coniugi che prevedeva il pagamento da parte del marito di un canone di locazione per una diversa abitazione, con l'intesa che in caso di inadempimento si sarebbe determinato il ritorno della moglie nella casa familiare.
A fronte dell'inadempimento dell'ex marito, la donna in sede di divorzio richiedeva l'assegnazione della casa familiare per sé e per la figlia minore. Sia il Tribunale di Massa che la Corte d'Appello di Genova accoglievano tale istanza, rigettando anche l'intervento della suocera che si era costituita a sostegno del figlio.
La Pronuncia della Cassazione
La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha confermato le decisioni dei giudici di merito, offrendo importanti chiarimenti in merito alla natura e alla risoluzione del comodato familiare:
Presunzione di Comodato Familiare: La Suprema Corte ha sottolineato come la destinazione dell'immobile al nucleo familiare per un periodo significativo (tredici anni nel caso di specie) configuri la presunzione di un comodato familiare, a prescindere dalla stipula di un contratto formale. Questo tipo di comodato è intrinsecamente legato alle esigenze abitative della famiglia.
Irrilevanza del Trasferimento Temporaneo: Non ha rilevato il fatto che l'ex moglie si fosse temporaneamente trasferita altrove con la figlia minore. I Giudici hanno riconosciuto che tale allontanamento era avvenuto sotto una condizione risolutiva chiara, legata al mancato sostegno economico dell'ex marito per il canone di locazione dell'altra abitazione.
Necessità di Prova di un Urgente Bisogno: Fondamentale è stata la ribadita esigenza per il comodante (la suocera, in questo caso) di dimostrare un urgente e imprevisto bisogno per giustificare la richiesta di restituzione dell'immobile. Il comodato familiare, infatti, è a tempo indeterminato e solo in caso di un comprovato stato di necessità del comodante può essere risolto anticipatamente. Nel caso specifico, la suocera aveva un proprio immobile in cui risedeva.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione riafferma il principio della prevalenza della tutela del nucleo familiare, in particolare dei figli minori quand’anche vi sia una casa familiare di proprietà della suocera concessa in comodato.
Anche in assenza di un contratto scritto, la destinazione dell'immobile alle esigenze abitative di una famiglia con figli minorenni o non autosufficienti ne qualifica la natura di comodato familiare, rendendone la risoluzione assai complessa e subordinata a circostanze eccezionali e da provare rigorosamente.