Il condomino ha diritto di visionare i documenti condominiali?
Ciascun condominio ha diritto di ostensione, ovvero di prendere visione dei documenti di rilievo ed estrarre copia, che va soddisfatto in «tempi ragionevoli» dall’Amministratore.
Il caso
Con un ricorso al Tribunale di Ivrea un condomino chiedeva di ingiungere l'amministratore per ottenere la consegna dei registri contabili e gli estratti del conto corrente. L’amministratore si opponeva sostenendo che allegata alla convocazione dell’assemblea aveva già informato i condomini che i documenti e i registri contabili sarebbero stati a loro disposizione nei cinque giorni antecedenti l'assemblea e altresì comunicava che in precedenza aveva trasmesso le credenziali di accesso al sito condominiale per poter visionare i documenti. Aggiungeva che gli originali erano consultabili presso il suo studio, previo appuntamento, e che il condomino non si era mai presentato.
Il Tribunale precisava che i documenti richiesti dalla condomina non erano mai stati messi nella sua disponibilità, nonostante l'esplicita richiesta. Inoltre, non poteva ritenersi adempiuto implicitamente l'obbligo sulla base di un semplice rinvio alle convocazioni nelle quali comparivano alcuni codici. Non è mai stato specificato, infatti, che le credenziali fornite negli avvisi di convocazione dell'assemblea potevano essere utilizzati per accedere al sito condominiale anzi, le suddette lasciavano intendere che l'ostensione era subordinata all'appuntamento con l'amministratore presso il suo studio.
L’orientamento della giurisprudenza
Il Tribunale di Ivrea con la sentenza n. 917 del 30.07.2024 richiama l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente secondo cui ciascun condomino ha diritto di ostensione, ovvero di prendere visione dei documenti di rilievo ed estrarre copia, senza condizionare l'esercizio di tale diritto a determinate tempistiche, ancorché ragionevolmente si debba ritenere che lo stesso vada evaso in tempi ragionevoli. A fronte della richiesta del condomino di prendere visione dei documenti, l’Amministratore deve evaderla sollecitamente e in tempi ragionevoli, fissando in ufficio l’appuntamento al condomino richiedente. Inoltre l'amministratore potrebbe trasmettere al condomino le credenziali di accesso al sito condominiale per poter visionare i documenti.
La sentenza condannava pertanto il Condominio alla rifusione delle spese di lite nei riguardi del condomin