Un uomo che lascia e poi ritorna dalla fidanzata più volte; litigi, minacce e poi diverse riconciliazioni.
Quale il confine tra il lecito e lo stalking?
La Cassazione, con la sentenza n. 2128/2024, ha analizzato un caso.
L’uomo era stato accusato di stalking: ingiurie, gelosia morbosa e minacce di morte alla sua donna se non fosse tornata con lui. Egli la attendeva fuori dal luogo di lavoro e dell’abitazione; le aveva inviato numerosi messaggi, lettere e telefonate; in più occasioni aveva tenuto condotte violente e aveva inoltrato ai familiari della donna foto intime della stessa.
Secondo la donna vittima i momenti di riavvicinamento erano stati per lei una speranza di ritrovare una serenità di rapporti, nonostante le vessazioni subite.
Lo stalker aveva invece sostenuto a sua difesa come il rapporto fosse caratterizzato da “alti e bassi” e che la vittima, nonostante le liti e le presunte condotte persecutorie, avesse deciso liberamente di tornare a convivere con lui e pertanto non vi sarebbe stato alcun rato di stalking ma solo gli alti e bassi normali nella coppia.
Secondo quanto emerso nel processo penale, però, erano state raggiunte le prove di “una vera e propria campagna persecutoria nei confronti della vittima, mettendo in atto una serie di comportamenti progressivi, che, nella loro reiterazione, hanno dato luogo al reato abituale di evento “per accumulo” in cui il delitto ex art. 612-bis cod. pen. si risolve”.
Va ricordato che l’art. 612 bis cp che punisce il delitto di stalking comprende una serie indefinita di condotte di minaccia o molestia “in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l’abitualità del reato di stalking, né inficia la continuità delle condotte, quando le stesse siano oggettivamente idonee a generare nella vittima un disagio che poi degenera in uno stato di prostrazione psicologica.
Nessun valore può attribuirsi alla circostanza che all’interno del periodo di vessazione, la persona offesa abbia vissuto “momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore”.
Pertanto, nessuna importanza assume il riavvicinamento in alcuni momenti avvenuto tra i due fidanzati se persistono le condotte persecutorie, parametro essenziale – unitamente all’evento – per valutare la sussistenza del reato di stalking.