NEWS
Home / News

L'incontro di mediazione con collegamento telematico

E’ possibile svolgere gli incontri di mediazione in modalità telematica, cioè collegandosi a video da remoto.
Questa modalità consente a chi è lontano o ha difficoltà di spostamento o comunque vuole evitare il contatto diretto con la parte avversa di potersi collegare all'incontro di mediazione da un dispositivo quale un telefono o un PC. 
E’ da molti anni, già dal 2010 che la possibilità esiste ma solo con la pandemia Covid e quindi dal 2020 in poi la modalità ha trovato larga applicazione.
Per poter collegarsi agli incontri e sottoscrivere il verbale la parte deve, però, disporre di uno smartphone, ovvero di un PC con videocollegamento udibile, di una e-mail e di uno SPID (ovvero altro dispositivo di identificazione qualificata). È importante infatti per partecipare da remoto all’incontro che tutte le parti siano dotate di sistemi di firma digitale oppure possano utilizzare modalità di firma digitale messe a
disposizione dagli organismi di mediazione per agevolare la sottoscrizione del verbale e dell’eventuale accordo.
E’ la segreteria dell'Organismo di mediazione che prepara la stanza virtuale e manda alle parti il link per il collegamento.
Gli articoli 8 bis e 8 ter del Decreto legislativo 28/2010 come modificati dal Correttivo della Riforma Cartabia indicano dettagliatamente i modi attraverso i quali procedere alla verbalizzazione e alle sottoscrizioni degli atti della procedura.
La riforma Cartabia favorisce e spinge le parti verso una telematizzazione sempre più diffusa.
Si sono posti a volte dei problemi qualora la parte non sia dotata di firma digitale propria né di SPID e voglia comunque procedere in modalità telematica. Il caso è stato affrontato dalla pronuncia del Tribunale di Modena n. 87 del 21.1.2025 e ha indicato che è comunque necessario rispettare le seguenti accortezze:
-la parte deve essere presente all'incontro;
- il difensore deve essere dotato di una procura "speciale e sostanziale";
- la procura sia rilasciata in forma scritta e sia prodotta e inserita agli atti del fascicolo della procedura.
La norma impone tuttavia alle parti di comportarsi secondo correntezza e buona fede sia durante gli incontri, che rimangono riservati, per cui è fatto divieto di registrare quello che viene dichiarato così come di far presenziare all'incontro soggetti diversi da quelli delle parti, sia nella firma del verbale che deve avvenire senza indugio.
Importante dunque affrontare la modalità telematica con grande preparazione e competenza tecnica al fine di assistere la parte nel procedimento di mediazione in modalità telematica e far svolgere con regolarità l’incontro per evitare speciose pronunce di improcedibilità nel successivo giudizio.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO