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Reato di femminicidio

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un disegno di legge per l’introduzione del delitto di “femminicidio”.
Il fenomeno è di drammatica attualità per le condotte e le manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne.
La nuova fattispecie penale di “femminicidio” rappresenterebbe una fattispecie autonoma rispetto all’omicidio, e, per la gravità del fenomeno, il disvalore della condotta e la particolare struttura del reato, verrebbe punita con la pena edittale dell’ergastolo, con applicazione di una pena non inferiore ai 24 anni di reclusione in caso di concorso di una singola circostanza attenuante.
La severità del regime sanzionatorio troverebbe una sua giustificazione nella connotazione psicologica della condotta qualificata sul piano motivazionale “come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in
quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”.
Oltre all’introduzione del nuovo reato di “femminicidio” sarebbero stati previsti altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime di tali reati.
Nello specifico le principali misure previste dal disegno di legge riguarderebbero:
  • previsione dell’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero (PM) nei casi di codice rosso;
  • previsione del parere – non vincolante – della persona offesa in caso di patteggiamento per reati da codice rosso;
  • in caso di esigenze cautelari (fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) la legge presume che le misure cautelari della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico, siano le uniche applicabili in considerazione della gravità della fattispecie;
  • limitazione all’accesso ai benefici penitenziari per gli autori di reati da codice rosso;
  • rafforzamento degli obblighi formativi dei magistrati per favorire la migliore acquisizione di adeguate competenze nel settore;
  • previsione, in favore delle vittime di reati da codice rosso, del diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali.
Ricordiamo che l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nel 2013.
Nel 2024 un ulteriore intervento europeo con la direttiva UE 2024/1385 ha imposto agli stati membri di stabilire, entro il 2027, norme minime comuni per la prevenzione e la repressione di tali fenomeni.
77 docenti universitarie, esperte di diritto penale o studi giuridici, però, hanno manifestato la propria contrarietà all'introduzione del nuovo delitto di femminicidio. Le professoresse sottolineano come l’introduzione della fattispecie delittuosa avrebbe solo una valenza meramente simbolica, laddove sarebbe importante maggiormente "sollecitare una riflessione più ampia e articolata del tema, che tenga conto della complessità del fenomeno, le cui cause sono profondamente radicate nella cultura e, a più livelli, nella struttura della nostra società".
Ora si attende l’iter parlamentare di approvazione sia alla Camera che al Senato.