NEWS
Home / News

Revenge porn: cosa è e come difendersi

Il revenge porn è un reato penale previsto dell’art. 612-ter del Codice Penale, introdotto con la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “Codice Rosso”).  
Esso punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta e che erano destinati a rimanere privati; la pena è da uno a sei anni di reclusione e multa da 5.000 a 15.000 euro.

Requisiti del reato

  1. Materiale sessualmente esplicito: non è richiesto che si tratti solo di immagini che ritraggono organi genitali o atti sessuali in senso stretto. La giurisprudenza ha chiarito che anche parti del corpo riconducibili a zone erogene (seno, glutei) possono rientrare, se la rappresentazione è tale da evocare la sessualità nel contesto concreto.
  2. Destinati a rimanere privati: il materiale deve essere originariamente privato, non destinato alla diffusione pubblica.
  3. Assenza di consenso alla diffusione: la persona ritratta non ha acconsentito che il materiale venisse diffuso, inviato, ceduto, pubblicato o altrimenti reso accessibile.
  4. Chi diffonde deve essere l'autore del materiale o chi se ne è appropriatamente impossessato: secondo la Cassazione, la norma richiede che l’agente abbia realizzato o sottratto le immagini/video; non è sufficiente la diffusione da parte di un terzo che non ha né prodotto né acquisito in modo illecito il materiale.
  5. Dolo specifico in favore del soggetto agente: il reato richiede che la diffusione avvenga con la consapevolezza e volontà di recare nocumento alla persona offesa.

Giurisprudenza della Cassazione – esempi significativi

  • Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 14927 del 22 febbraio 2023 (depositata il 7 aprile 2023), rel. Brancaccio: è la prima pronuncia di legittimità sull’art. 612-ter. In quella sentenza la Corte ha affrontato questioni interpretative centrali: l'elemento della “destinazione privata”, il concetto di “contenuti sessualmente espliciti”, nonché la rilevanza penale di un invio anche solo ad un singolo destinatario.
  • Cassazione, Sez. I, sentenza n. 33230 del 28 agosto 2024: la Corte ha stabilito che è irrilevante il fatto che il destinatario abbia interesse a non diffondere ulteriormente il materiale; basta che l’invio avvenga senza consenso per configurare il reato.
  • Cass. Pen., Sez. V, sentenza 20 giugno 2024, n. 24379: questa pronuncia ha ribadito che non è sufficiente che il materiale sia diffuso: l’agente deve essere colui che lo ha realizzato o se ne è appropriatamente impossessato. In quel caso, non ricorrevano tali condizioni, per cui la fattispecie non poteva ritenersi integrata.
Rapporti con altri reati
La giurisprudenza ha anche chiarito i rapporti tra il delitto di revenge porn e altre fattispecie, in particolare lo stalking (atti persecutori, art. 612-bis c.p.).
Nella sentenza n. 33230/2024 la Corte ha affermato che le due fattispecie possono concorrere concretamente: lo stalking non assorbe automaticamente il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, quando siano presenti condotte autonome riconducibili a entrambe le norme.
Aspetti civili e risarcitori
Oltre al profilo penale, la vittima ha diritto alla tutela civile: può promuovere azione risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla lesione dei diritti della personalità, di cui fanno parte il danno d’immagine, la sofferenza morale, lo stress psicologico, la perdita di relazioni personali o lavorative.
In ambito civile, è richiesta da parte dell’attore la prova del danno, anche non patrimoniale, seppure sia possibile ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni semplici purché fondate su elementi oggettivi.

Criticità interpretative

  • La definizione di “contenuto sessualmente esplicito”: non c’è consenso unanime su cosa rientri nella nozione, specie nei casi borderline (pose erotiche, nudità non integrale, parti erogene). Le sentenze citate forniscono criteri, ma resta margine di incertezza nella pratica giudiziaria.
  • Il concetto di destinazione privata e la fase di “genesi” del contenuto: se il materiale è stato realizzato in un contesto privato, ma poi acquisito da terzi, si apre la questione del rapporto tra chi lo ha realizzato e chi lo diffonde.
  • Il dolo specifico di “nocumento”: bisogna accertare che l’agente avesse la volontà (o almeno la coscienza) di arrecare danno alla vittima mediante la diffusione. La mera diffusione priva di tale elemento potrebbe non integrare il reato.


In conclusione

  • E’ fondamentale che la vittima raccolga tutte le prove che attestino l’assenza di consenso, la natura privata del materiale, la titolarità del materiale da parte di chi lo diffonde.
  • Attenzione al termine: la querela va depositata entro tre mesi
  • Va valutato se vi siano aggravanti (relazioni affettive, uso di strumenti informatici, diffusione a gruppi, social etc.).