Non rientra tra le ipotesi di mediazione obbligatoria la causa avente ad oggetto la richiesta di revoca dell’amministratore condominiale.
Il Tribunale di Napoli con il recente decreto n. 10441/2025 ribadisce che le cause di revoca dell’amministratore condominiale non rientrano tra le c.d. “cause di condominio” per cui ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 2010 è prevista la mediazione obbligatoria. Questo l’orientamento maggioritario in materia.
Il Giudice partenopeo respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministratore, motivando sulla scorta della natura del procedimento di revoca, che è di volontaria giurisdizione, in camera di consiglio (art. 64 disp.att. Cod. civ.).