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Rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento

L’aggiornamento ISTAT dell’assegno di mantenimento stabilito a favore del coniuge o dei figli è una clausola che adegua annualmente l'importo dell’assegno per tenere conto della riduzione del potere d’acquisto del denaro a causa dell’andamento dell’inflazione.
L’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) calcola ogni anno l'indice dei prezzi al consumo, che riflette l’evoluzione dell’economia e del costo della vita. L’adeguamento annuale aiuta a mantenere il potere d’acquisto dell’assegno stabilito al momento della sentenza o dell’accordo consensuale, evitando che l’inflazione ne riduca il valore nel tempo.
Senza questa rivalutazione, un importo stabilito anni fa potrebbe non essere più sufficiente, a causa dell’aumento del costo della vita.
Sebbene l’aggiornamento ISTAT sia considerato un obbligo, possono verificarsi casi in cui il tribunale o le parti coinvolte non abbiano esplicitamente previsto un aggiornamento periodico dell'assegno. Questo può accadere per semplice dimenticanza o per mancanza di una specifica indicazione durante la fase di separazione.
Quando non vi è una previsione chiara in merito all'adeguamento dell'assegno di mantenimento, la prassi giuridica tende a favorire l'aggiornamento dell'assegno in base all'inflazione, per garantire che esso continui a soddisfare le necessità economiche del coniuge e dei figli nel tempo.
La Corte di Cassazione ha ribadito più volte che la rivalutazione dell'assegno di mantenimento dovrebbe essere considerata come un principio implicito, proprio con la finalità di preservare la funzione assistenziale dell'assegno, anche in assenza di un'esplicita previsione in tal senso nel provvedimento di separazione o divorzio.
In assenza di un accordo esplicito tra le parti o di un ordine del tribunale che escluda la rivalutazione, si può ritenere che l'assegno di mantenimento debba essere periodicamente aggiornato in base all'inflazione.
Le parti coinvolte hanno però la facoltà di decidere di non adottare un aggiornamento automatico dell'assegno. In mancanza di una previsione chiara l'aggiornamento sarà considerato obbligatorio.

Come Calcolare l'Aggiornamento ISTAT?
Il calcolo dell’aggiornamento ISTAT per l’assegno di mantenimento si basa sulla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno precedente e l’anno corrente.
I passaggi principali vanno dalla Identificazione dell’Indice ISTAT da utilizzare (Indice FOI e l'Indice NIC), il calcolo della percentuale di variazione tra i due indici annuali e infine l’applicazione dell'aggiornamento sull'importo dell’assegno.
Ad esempio se l’assegno di mantenimento è di 1.000 euro al mese e la variazione è dell’1,90%, l’assegno annualmente aggiornato sarà pari a 1.019 euro.

Sebbene il calcolo dell’adeguamento ISTAT sia relativamente semplice, è importante prestare attenzione a:
  • Possibili errori di calcolo: in caso di dubbi sulla correttezza dei numeri o sugli indici da utilizzare, è utile rivolgersi a un professionista legale;
  • Clausole specifiche: alcune sentenze di separazione, divorzio o di gestione di figli nati da coppie non sposate potrebbero stabilire modalità diverse per il calcolo dell’assegno o escludere l’adeguamento ISTAT e quindi va fatto riferimento al testo della specifica sentenza o accordo.
  • Controversie legali: Se ci sono disaccordi sull’adeguamento, potrebbe essere necessario ricorrere al tribunale, con l’assistenza di un avvocato, per risolvere la questione.

L’adeguamento ISTAT decorre solitamente a partire da gennaio di ogni anno, salvo che una decorrenza sia stabilita nelle disposizioni della sentenza.

Cosa fare se l’ex coniuge o l’ex compagno non pagano gli arretrati?
Se l’assegno di mantenimento non è stato aggiornato in tempo, il beneficiario ha diritto a richiedere gli arretrati.
Se il coniuge/compagno obbligato non pagano gli arretrati dovuti per la mancata rivalutazione, il beneficiario ha diversi strumenti legali a disposizione, tra cui:
  • Invio di una diffida legale tramite un avvocato;
  • Richiesta di pignoramento dello stipendio, della pensione o di altri beni del coniuge inadempiente sulla base della sentenza o dell’accordo.
  • Fare ricorso al tribunale contro le inadempienze.