Questo significa che:
- il Tribunale fissa l’udienza di comparizione della separazione entro 90 giorni dal deposito del ricorso e quindi omologa la separazione;
- dopo 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o 12 mesi (in caso di separazione giudiziale) potrà essere chiesto il divorzio;
- la decisione su separazione e divorzio sarà adottata dallo stesso Giudice, all’interno di un unico procedimento.
La separazione, dunque, non viene eliminata, ma si colloca all’interno di un iter processuale
più snello e veloce.
La struttura del nuovo ricorso
Nel ricorso unico, l’avvocato deve formulare
tutte le domande connesse alla separazione e al futuro divorzio:
- affidamento, collocamento e mantenimento dei figli;
- assegnazione della casa coniugale;
- assegno di mantenimento o divorzile per il coniuge;
- eventuale addebito della separazione.
Il procedimento si caratterizza per una
forte concentrazione iniziale: tutte le prove e i documenti devono essere
depositati prima della prima udienza.
Non è più possibile integrare successivamente i mezzi istruttori, come accadeva nel rito precedente.
Per questo motivo è indispensabile inserire negli atti tutta la documentazione necessaria e impostare quindi sin da subito la corretta strategia processuale.
Udienza di separazione entro 90 giorni e il ruolo del Giudice
Entro tre giorni dal deposito del ricorso, il Tribunale fissa la
prima udienza di comparizione personale delle parti, che deve tenersi entro 90 giorni.
Scompare la tradizionale udienza presidenziale: il procedimento è
monofasico e viene gestito interamente dal
Giudice istruttore, che:
- tenta la conciliazione tra i coniugi;
- adotta, in mancanza di accordo, provvedimenti provvisori e urgenti sull’affidamento dei figli, mantenimento e assegnazione della casa;
- decide sulle istanze istruttorie, disponendo eventualmente consulenze tecniche, indagini patrimoniali o psicologiche.
Tutela rafforzata per i figli e piano genitoriale
La Riforma Cartabia dedica grande attenzione ai
figli minori, imponendo ai genitori la presentazione di un
piano genitoriale che descriva la gestione quotidiana dei figli (scuola, attività, vacanze, tempi di permanenza).
Il Giudice potrà
sanzionare il genitore che non rispetta quanto stabilito, anche con una
multa fino a 5.000 euro.
Nei procedimenti giudiziali, è previsto l’
ascolto diretto del minore che abbia compiuto 12 anni o, se più piccolo, capace di discernimento. Il colloquio del giudice col minore si svolge in modo riservato e con modalità rispettose, affinché il minore possa esprimere liberamente le proprie opinioni.
Applicabilità anche alle coppie non sposate
Le nuove disposizioni si estendono anche ai
procedimenti riguardanti figli di coppie non coniugate.
I genitori possono regolare affidamento, collocazione e mantenimento dei figli attraverso:
- ricorso congiunto al Tribunale;
- oppure negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato.
Anche per le coppie di fatto, il Tribunale territorialmente competente è quello della
residenza abituale del minore.
Conclusioni
La
Riforma Cartabia rappresenta un passaggio storico verso una
giustizia familiare più rapida, efficiente e centrata sulla tutela dei figli.
La possibilità di unire separazione e divorzio in un unico procedimento semplifica l’accesso alla giustizia, ma richiede al contempo una
preparazione più accurata e completa.