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STALKING O MOLESTIE: differenze

Il reato di stalking previsto all’art. 612-bis c.p. (cd. atti persecutori), si configura quando una persona adotta comportamenti persecutori ripetuti che provocano paura, ansia, o una sostanziale alterazione delle abitudini di vita della vittima.
Le molestie disciplinate all’art. 660 c.p. si riferiscono invece a comportamenti fastidiosi che disturbano la quiete della persona, ma senza la stessa continuità o intensità.
La Cassazione con la Sentenza n. 21006/2024 ha chiarito che anche atti sporadici, se di grande impatto psicologico sulla vittima, possono configurare il reato di stalking.
Non è solo la frequenza degli atti a determinare il reato di stalking, ma il loro effetto complessivo sulla vittima. Un comportamento persecutorio può configurarsi come stalking anche se gli atti non sono ravvicinati nel tempo, purché abbiano un impatto destabilizzante e abbiano costretto la vittima a cambiare le proprie abitudini.
La Corte lo aveva già sottolineato all’interno della sentenza n. 39675/2023: il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 c.p. consiste proprio nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie.
Sicché, si configura il delitto di stalking cui all'art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.