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Stepchild adoption: l’adozione del figlio del partner in Italia

Negli ultimi anni il tema della stepchild adoption ha assunto grande rilievo, soprattutto in relazione alle nuove forme di famiglia e alle coppie omogenitoriali.
L’attenzione della dottrina e della giurisprudenza è cresciuta in particolare dopo una decisione del Tribunale per i minorenni di Roma del 2014, che ha riconosciuto l’adozione in casi particolari all’interno di una coppia composta da due donne. In quel caso la partner della madre biologica aveva chiesto di adottare la figlia della compagna, nata all’estero tramite fecondazione assistita nell’ambito di un progetto familiare condiviso.
La questione è stata successivamente affrontata anche dalla Corte di Cassazione, mentre il dibattito politico e sociale si è intensificato durante l’iter legislativo che ha portato all’approvazione della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili.

Cos’è la stepchild adoption: l’adozione del figlio del partner
Questo istituto trova applicazione soprattutto nelle famiglie ricostituite, cioè quelle situazioni in cui uno o entrambi i partner hanno figli nati da precedenti relazioni.
Le ipotesi più frequenti riguardano:
  • figli nati da precedenti matrimoni conclusi con divorzio;
  • figli di convivenze cessate;
  • famiglie monogenitoriali.
L’obiettivo della stepchild adoption è rafforzare la stabilità familiare e soprattutto tutelare il superiore interesse del minore, riconoscendo giuridicamente un rapporto genitoriale già esistente nella realtà quotidiana.

La disciplina dell’adozione secondo la legge n. 184 del 1983
Nel sistema giuridico italiano la stepchild adoption trova fondamento nell’istituto dell’adozione in casi particolari, disciplinato dagli artt. 44 e seguenti della legge n. 184 del 1983, successivamente modificata dalla legge n. 149 del 2001.
Questa forma di adozione presenta alcune caratteristiche specifiche:
  • l’adottante assume gli obblighi della responsabilità genitoriale (mantenimento, educazione e assistenza morale);
  • il minore acquista diritti successori nei confronti dell’adottante;
  • non si crea un rapporto di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante.

Le pronunce dei tribunali
La giurisprudenza ha ampliato l’interpretazione della normativa sull’adozione in casi particolari.
I giudici hanno affermato che l’affidamento preadottivo non richiede necessariamente una dichiarazione di stato di abbandono del minore.
Questo orientamento ha consentito di riconoscere l’adozione anche quando il minore vive stabilmente con il genitore biologico e con il suo partner, purché ciò risponda al superiore interesse del minore.

La sentenza della Cassazione n. 12962/2016
Un passaggio fondamentale è rappresentato dalla sentenza n. 12962 del 22 giugno 2016 della Corte di Cassazione.
La Corte ha confermato la decisione che aveva riconosciuto l’adozione a favore della compagna della madre biologica del minore.
Secondo la Cassazione:
  • l’impossibilità di affidamento preadottivo non presuppone necessariamente lo stato di abbandono;
  • tale impossibilità può derivare anche da situazioni giuridiche e non soltanto fattuali;
  • nella valutazione della domanda di adozione non può essere attribuita rilevanza all’orientamento sessuale del richiedente.
Elemento centrale resta sempre la verifica concreta del superiore interesse del minore.

Stepchild adoption e coppie omosessuali
La giurisprudenza si è occupata anche di casi di stepchild adoption all’interno di coppie omosessuali maschili.
In tali situazioni il progetto genitoriale condiviso può realizzarsi attraverso la gestazione per altri (surrogazione di maternità), pratica vietata in Italia dall’art. 12 della legge n. 40 del 2004 ma consentita in alcuni ordinamenti stranieri.
Alcuni tribunali hanno ritenuto che negare l’adozione al partner del genitore biologico possa comportare:
  • una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale;
  • una lesione del superiore interesse del minore, già inserito stabilmente nel nucleo familiare.