Convivenza
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Assistenza legale nelle questioni relative alla convivenza di fatto
La convivenza di fatto (o convivenza more uxorio) si caratterizza per la condivisione tra due persone di un progetto di vita comune al di fuori del vincolo del matrimonio o dell’unione civile.

Sotto il profilo giuridico, le convivenze sono oggi disciplinate dalla legge n. 76/2016 del 20.5.2016 sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto (legge Cirinná), entrata in vigore il 5 giugno 2016. Quest’ultima regola due diversi istituti: le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto tra persone etero o omosessuali.

Se le unioni civili si avvicinano per molti profili al matrimonio, riservato alle coppie di sesso diverso, le convivenze di fatto rimangono un istituto distinto e diverso dal matrimonio e dall’unione civile.
Lo Studio legale Zanussi, avendo maturato una competenza qualificata sulle questioni personali e patrimoniali della famiglia di fatto e grazie al costante aggiornamento professionale, fornisce consulenza ed assistenza qualificate relativamente alle questioni che riguardano la convivenza di fatto, occupandosi, tra l’altro, di:
Rapporti patrimoniali e personali tra i conviventi;
Contratti di convivenza;
Cessazione della convivenza e crisi della famiglia di fatto;
Regolamentazione dei rapporti con i figli nella frattura della coppia di fatto;
Ordine di allontanamento e misure di protezione contro gli abusi familiari;

Assistenza legale convivenza di fatto: rapporti patrimoniali e personali tra i conviventi

Sono considerati “conviventi di fatto” due persone unite stabilmente da legami di coppia affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da parentele, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
Il comma 36 dell’art. 1 della legge 76/2016 per l’accertamento della convivenza debba farsi riferimento allo stato di famiglia anagrafico. Non è escluso, tuttavia, che la prova del rapporto di convivenza possa essere fornita anche in altri modi.

Con la recente riforma sono stati estesi ai conviventi una serie di diritti e doveri reciproci tipici del matrimonio: l’obbligo di coabitazione, l’obbligo di reciproca assistenza morale ed economica ed il dovere di contribuire alle esigenze della famiglia.
Oltre a questi, il rapporto di convivenza determina il sorgere di altri diritti reciproci:
Il diritto al risarcimento del danno in caso di decesso del partner o di lesioni ai danni del medesimo,
Il diritto al subentro nel rapporto di locazione;
Il diritto agli alimenti per l’ex convivente che versi in stato di bisogno. In forza della legge 76/2016, il convivente é stato inserito tra gli obbligati alla corresponsione della prestazione alimentare, dopo il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e prima dei fratelli e delle sorelle.
La legge 76/2016 inoltre estende al convivente il diritto di visita e di accesso alle informazioni sanitarie personali in caso di malattia o di ricovero del convivente.
Innovativa la disciplina sulla designazione preventiva in caso di malattia incapacitante o di morte: la legge 76/2016 stabilisce, infatti, che il convivente potrà designare l’altro convivente come suo rappresentante, con poteri pieni o limitati, per le decisioni sanitarie in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere. Allo stesso modo, potrà designarlo come rappresentante in caso di morte, per le decisioni che riguardino la donazione degli organi, il trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Il convivente potrà altresì essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner e ha diritto ad essere informato su eventuali procedimenti relativi alla limitazione della capacità giuridica del compagno.

I contratti di convivenza

La legge 76/2016 disciplina i contratti di convivenza, ovvero gli accordi con i quali le parti possono regolare gli aspetti economici della loro convivenza.
Per la validità del contratto di convivenza è necessaria la forma scritta solenne dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.
Per poter essere efficace nei confronti dei terzi, il contratto dev’essere trasmesso entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione al comune di residenza dei conviventi, ai fini dell’iscrizione del contratto nei registri anagrafici nei quali è registrata la convivenza. La trasmissione dev’essere effettuata a cura del professionista (notaio o avvocato) che ha autenticato il contratto. Il contratto di convivenza ha ad oggetto i rapporti patrimoniali relativi alla vita comune, e può contenere:
L’indicazione della residenza comune,
Le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, in relazione alla capacità economica e lavorativa dei partner,
La scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni prevista per il matrimonio ovvero di altro diverso regime.
Non è espressamente prevista, ma non neppure è esclusa, la possibilità per i conviventi di regolamentare le conseguenze della cessazione dell’unione, in passato riconosciuta valida dalla giurisprudenza.
Il contratto di convivenza può essere modificato in qualsiasi momento, sempre mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Stante la complessità della nuova normativa, è consigliabile rivolgersi ad un professionista esperto in queste specifiche tematiche, che sappia fornire le indicazioni necessarie ed indirizzare le parti alla soluzione più adeguata in relazione alle loro effettive necessità.
Lo Studio legale Zanussi assiste i clienti con professionalità e serietà, premurandosi di individuare, unitamente agli assistiti, le finalità specifiche che essi intendono perseguire ed occupandosi, oltre che, della redazione del contratto di convivenza, della risoluzione di questioni interpretative o applicative di contratti già sottoscritti e dell’eventuale contenzioso.

Ordine di allontanamento e altre misure di protezione contro gli abusi familiari

La famiglia non sempre è il luogo sicuro e confortevole che dovrebbe essere. Alle volte nella famiglia si consumano violenze e abusi ai danni del convivente più debole e dei figli.
Per contrastare il fenomeno della violenza domestica nel 2001 è stata varata la legge 154, con cui sono state introdotte specifiche misure a tutela delle vittime (artt. 342 bis e ter del Codice Civile).

Più esattamente, è stato previsto un procedimento speciale, caratterizzato da particolare snellezza di forme e speditezza, che permette un intervento tempestivo del giudice a salvaguardia delle vittime di maltrattamenti.
Di fronte alla condotta di un convivente che sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dei familiari (dunque, non solo aggressioni e violenze fisiche, ma anche costrizioni, umiliazioni, vessazioni e pressioni psicologiche), il giudice può emettere, anche senza previamente consultare l’altra parte, un provvedimento che ordina al convivente violento la cessazione dei comportamenti abusanti e ne dispone l’immediato allontanamento dalla casa comune; può, altresì, vietare l’avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari (luogo di lavoro, scuola cui sono iscritti i figli, abitazioni dei nuclei di origine, ecc.); può, poi, condannare il convivente a versare un importo mensile a titolo di concorso al mantenimento dei congiunti che, diversamente, si troverebbero privi di mezzi di sostentamento.

Nel provvedimento il giudice può stabilire anche le modalità attuative, ordinando l’intervento della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.
L’ordine di protezione presuppone il rapporto di convivenza ed ha una durata massima di un anno, con possibilità di rinnovo qualora ricorrano determinate condizioni.

Lo Studio legale Zanussi offre assistenza e consulenza qualificate anche in tale delicato ambito, assistendo le parti in sede giudiziale e nella fase attuativa del provvedimento.
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