Mediazione
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Mediazione
Assistenza alla parte istante e al chiamato nella partecipazione agli incontri di mediazione.

Competenza qualificata nell’assistenza alle parti, privati, imprese o amministratori condominiali, per iniziare o aderire a un procedimento di mediazione per la risoluzione non giudiziale delle controversie.
Cosa è la mediazione?
La mediazione è un processo di risoluzione delle controversie che si svolge al di fuori delle aule del tribunale ed ha come scopo raggiungere un accordo di conciliazione. Offre alle parti un'alternativa efficace e pacifica al contenzioso. Nel procedimento di mediazione, il mediatore, un terzo imparziale, facilita la comunicazione tra le parti coinvolte nel conflitto, aiutandole a esplorare le loro posizioni e a identificare interessi comuni grazie all’assistenza del proprio avvocato.
A differenza di un giudizio, dove una decisione viene imposta dall’alto da un giudice, la mediazione permette alle parti di collaborare attivamente per trovare la migliore soluzione che soddisfi gli interessi di entrambe.

Il procedimento di mediazione civile e commerciale disciplinato dal D.lgs. 28/2010 si svolge avanti un Organismo pubblico o privato, sottoposto al controllo del Ministero della Giustizia, ed è caratterizzato da confidenzialità e riservatezza, flessibilità e autonomia. In ambiti quali le liti familiari, commerciali, lavorative o tra imprese è particolarmente utile e raggiunge i migliori risultati.

La mediazione non solo contribuisce a risolvere le controversie in modo rapido e a costi predeterminati, ma ha l’obiettivo di recuperare relazioni più positive, consentendo alle parti di mantenere un dialogo aperto e costruttivo.
Grazie ai vantaggi fiscali connessi, accordarsi in mediazione consente alle parti di usufruire di un’esenzione fiscale fino a euro 100.000,00 per l’imposta di registro, di giovarsi di crediti di imposta per l’indennità versata all’organismo o per la parcella pagate al proprio legale fino a euro 600,00 in caso positivo.  
Qualora ciò non sia possibile, lo Studio legale presta assistenza in giudizio, dinnanzi ai Tribunali di tutta Italia per il ricorso al giudice.
L’avvocato Manuela Zanussi presta assistenza nei procedimenti di mediazione, fornendo assistenza legale per promuovere una domanda di mediazione, aderire a una procedura da parte del chiamato, partecipare agli incontri di mediazione e raggiungere un accordo conciliativo.
L’assistenza viene resa sia nelle procedure obbligatorie, che in quelle delegate dal giudice nel corso di un processo che in quelle volontarie.
Lo Studio assiste i clienti nella gestione del contenzioso, consentendo il raggiungimento di soluzioni soddisfacenti.
Viene privilegiata la ricerca di una soluzione adatta al caso specifico concordata tra le parti.
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In quali materie è obbligatoria la mediazione?
La mediazione è obbligatoria nelle seguenti materie; prima di agire in giudizio chi vuole far valere un proprio diritto deve promuovere una mediazione (c.d. mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1 art. 5 D.Lgs. 28/2010, così come riformato dall’art. 7 D.Lgs 149/2022):
  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi
  • Contratti bancari
  • Contratti finanziari,
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura
L'assistenza prestata dallo studio nella mediazione
Grazie all’esperienza ultrannuale maturata dal 2011 in questo peculiare settore giuridico, sia come mediatore che come avvocato che assiste e rappresenta le parti, l’avv. Manuela Zanussi fornisce assistenza in tutti gli ambiti del procedimento di mediazione, occupandosi di assistere sia parte istante che aderente, sia amministratori di condominio che titolari di imprese, sia consumatori che professionisti, nei seguenti ambiti:
Redazione della domanda di mediazione
Comunicazione della domanda di mediazione alla parte chiamata per evitare decadenze
Redazione dell’adesione al procedimento
Partecipazione agli incontri di mediazione avanti tutti gli organismi sia pubblici che privati
Rappresentazione della parte agli incontri di mediazione davanti tutti gli organismi sia pubblici che privati
Comprendere quando è necessario nominare consulenti tecnici in mediazione e periti esperti
Redigere accordi di mediazione
Prestare consulenza sui benefici fiscali della procedura di mediazione
Prestare consulenza sui crediti di imposta della procedura di mediazione
L’avvocato Manuela Zanussi presta assistenza e consulenza qualificate ai fini della redazione della domanda di mediazione o dell’adesione alla procedura e nella raccolta dei documenti necessari, quali certificati anagrafici, visure catastali e certificazioni sulle proprietà immobiliari, documentazione bancaria, ecc.
Offre assistenza legale per partecipare agli incontri di mediazione e rappresentare la parte anche in modalità telematica e da remoto.
L'assistenza prestata negli incontri di mediazione
L’importanza della presenza della parte al primo incontro di mediazione è un principio fondamentale nella procedura di mediazione.
La presenza personale della parte, assistita dal proprio legale, è determinante nella procedura di mediazione; è però possibile delegare a un terzo la partecipazione all’incontro. La delega può essere conferita anche all’avvocato che può rappresentare il proprio assistito assente.
La Riforma Cartabia ha stabilito chiaramente che per la procedibilità della domanda si richiede necessariamente la presenza personale della parte all’incontro (art. 8 del D.lgs. 28/2010).

Solo in presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

La delega a un terzo va conferita in forza del potere di rappresentanza in senso sostanziale mediante delega sostanziale e speciale. La redazione della delega a un terzo per partecipare alla procedura di mediazione, che diviene un’eccezione, va redatta secondo le forme, con i contenuti e secondo le modalità prescritte dalla nuova normativa.
Grazie all’esperienza maturata in questo specifico settore giuridico, lo Studio presta assistenza e consulenza ai fini della partecipazione all’incontro e nella redazione di idonea delega alla partecipazione all’incontro.
La mediazione telematica o da remoto
La mediazione può svolgersi anche on line, in via telematica o con partecipazione da remoto.
Per agevolare le parti che non possono essere presenti all’incontro di mediazione o che vogliono evitare il contatto diretto con l’altra parte al tavolo di mediazione, sin dal 2010 è stato previsto che si possa partecipare all’incontro mediante collegamento telematico.
In tal caso le parti che partecipano alla mediazione in modalità telematica sottoscrivono il verbale conclusivo mediante dispositivi di firme digitali secondo il disposto dell’art. 8 bis D.Lgs. 28/2010.

Per poter collegarsi agli incontri e sottoscrivere il verbale la parte deve, però, disporre di uno smartphone, ovvero di un PC con videocollegamento udibile, di una e-mail e di uno SPID (ovvero altro dispositivo di identificazione qualificata).
Quando la parte non è dotata di firma digitale propria, o sia priva di SPID e si voglia comunque procedere in modalità telematica è comunque necessario rispettare le seguenti accortezze:
La parte deve essere presente all'incontro;
Il difensore deve essere dotato di una procura "speciale e sostanziale";
La procura sia rilasciata in forma scritta e sia prodotta e inserita agli atti del fascicolo della procedura.
Lo Studio Legale Zanussi offre una qualificata assistenza alle parti per partecipare agli incontri anche in modalità telematica o da remoto.
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La mediazione condominiale
L’articolo 5 ter del decreto Legislativo 28/2010 stabilisce che «[…] L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi […]».

La nuova previsione introduce una nuova legittimazione in capo all’amministratore condominiale a partecipare alla procedura di mediazione.

L’amministratore, dunque, non sarà più condizionato nella partecipazione al procedimento di mediazione dal previo ottenimento di una delibera autorizzativa, ma potrà attivare, aderire e partecipare alla mediazione essendovi legittimato ex lege.
Lo studio offre ai condomini e agli amministratori di condominio assistenza per partecipare agli incontri di mediazione, alle assemblee condominiali per approvare la proposta di mediazione e durante tutto lo svolgimento degli incontri e la procedura di mediazione.
La mediazione della PA
Anche le Pubbliche Amministrazioni, e dunque i funzionari degli enti pubblici, sono obbligate a partecipare agli incontri di mediazione.
La scelta di presentarsi o non presentarsi così come di sottoscrivere (o meno) un accordo di conciliazione di una procedura di mediazione deve essere ben ponderata dalle Pubbliche Amministrazioni.

Scatta infatti una severa responsabilità contabile per i funzionari delle PA che, senza giustificato motivo, non partecipino all’incontro o non stipulino accordi nella procedura di mediazione.

Nei casi in cui la Pubblica Amministrazione sia parte del processo il Giudice potrà infatti trasmettere la sentenza alla Corte dei Conti.
Lo Studio offre assistenza ai funzionari pubblici e alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte in procedimenti di mediazione, anche mediante consulenza circa la scelta di aderire o meno, valutando ogni conseguenza anche in termini di responsabilità erariale.
L'opposizione a decreto ingiuntivo
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie in cui è obbligatoria la mediazione è necessario individuare con attenzione il soggetto che deve intraprenderla.
Per anni la giurisprudenza di merito e di legittimità sono state in disaccordo sulla questione; risolutiva sulla questione è stata però la sentenza a Sezione Unite civili della Cassazione n. 19596 del 18 settembre 2020.

La normativa impone che in giudizio spetti al creditore opposto proporre l’istanza in mediazione (articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010), in quanto prevede espressamente che nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
La mediazione ereditaria
In caso di controversie ereditarie tra fratelli o tra parenti, tra le quali controversie in materia di successioni, impugnazione di testamenti o di divisioni ereditarie (materie di mediazione obbligatoria), viene prestata dall’avv. Manuela Zanussi assistenza e consulenza qualificata nelle procedure di mediazione ereditaria.
Attraverso la procedura di mediazione possono raggiunti accordi di conciliazione soddisfacenti che definiscono controversie ereditarie in tempi brevi e a costi predeterminati.  È possibile nel corso della procedura far corso all’ausilio di esperti quali periti stimatori del valore dei beni che aiutino lo svolgimento della trattativa negoziale.

Qualora ciò non sia possibile, lo Studio legale presta assistenza anche in giudizio, dinnanzi ai Tribunali di tutta Italia.
In caso di raggiungimento di un accordo lo Studio legale presta attività di assistenza nella redazione di atti di trasferimento immobiliare mediante contatti con studi notarili scelti dalle parti al fine di redigere accordi nella firma idonea richiesta dalla legge per la trascrizione in conservatorie e per procedere alla volturazione catastale.
La procedura di mediazione
La mediazione è regolata da una procedura informale e volontaria, disciplinata dalla legge nei sui passaggi principali:
  • Richiesta di Mediazione: Una parte, attraverso l’ausilio del proprio legale, presenta una richiesta formale di mediazione ad un organismo di mediazione pubblico o privato. La domanda di mediazione indica le ragioni della domanda, le parti coinvolte e il valore della controversia.
  • Nomina del Mediatore e fissazione della data del primo incontro: Le parti possono scegliere un mediatore, oppure il responsabile dell'organismo di mediazione lo nomina, scegliendolo da un elenco di professionisti formati in materia. Il Responsabile dell’Organismo fissa altresì la data del primo incontro e la comunica alla parte chiamata.
  • Accettazione della Mediazione: La parte chiamata in mediazione può accettare di partecipare alla mediazione, depositando attraverso il proprio legale un atto di adesione alla procedura.
  • Incontro di Mediazione: Le parti assistite ciascuna dal proprio legale si incontrano con il mediatore nella data e nell’ora fissata per discutere le loro posizioni, esplorare opzioni di soluzione e cercare di raggiungere un accordo.
  • Accordo o Conclusione: Se le parti raggiungono un accordo, questo viene formalizzato per iscritto. Se non si trova un accordo, viene redatto un verbale negativo ed è possibile ricorrere al giudice.
Grazie all’esperienza maturata in questo specifico settore giuridico dall’avv. Manuela Zanussi dal 2011, lo Studio presta assistenza e consulenza in ogni fase della procedura di mediazione, suggerendo agli assistiti soluzioni basate sulla mediazione che favorisce il raggiungimento degli accordi in tempi brevi e a costi predeterminati.
I costi della procedura di mediazione
I costi della procedura di mediazione da versarsi all’organismo di mediazione sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 150/2023.
Essi sono costituiti da una spesa iniziale di avvio della procedura dovuta da parte istante e da parte aderente al momento in cui viene depositata presso l’organismo la domanda o l’adesione e da costi ulteriori nel caso in cui si trovi l’accordo allo stesso primo incontro oppure vi sia prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro.
Essi sono variabili a seconda del valore della controversia e sono individuabili nelle tabelle delle indennità pubblicate da ogni Organismo e approvate dal Ministero della Giustizia.
Se la procedura riguarda mediazioni demandate dal giudice ovvero che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale i costi sono ridotti del 20%. In caso di conciliazione sono previste delle maggiorazioni percentuali, variabili a seconda che l’accordo venga sottoscritto al primo incontro o in quelli successivi al primo.

L’avvocato Manuela Zanussi offre assistenza legale, anche eventualmente previa formulazione di preventivo scritto, alle parti che intendano promuovere o aderire a una mediazione, per conoscere previamente il costo.
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