Affidamento e mantenimento figli
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Assistenza legale per l'affidamento dei figli ed altre questioni relative al rapporto di filazione
La responsabilità genitoriale costituisce l’insieme dei diritti e dei doveri che i genitori hanno nei confronti dei figli, quali il mantenimento, l’istruzione, l’educazione e l’assistenza morale.

Oggi non esistono più figli “legittimi” e figli “naturali”: tutti i figli sono uguali ed hanno eguali diritti nei confronti di entrambi i genitori e delle famiglie d’origine.

La legge 219 del 2012 ha finalmente parificato la posizione dei figli, a prescindere dal matrimonio dei genitori.

La recente riforma ha inoltre riconosciuto il diritto dei nonni di incontrare i nipoti e di mantenere con loro un rapporto significativo, anche nel caso in cui i genitori si separino.
L’avvocato Manuela Zanussi presta assistenza nei procedimenti relativi alla disciplina dei rapporti con i figli nella crisi della famiglia, legittima o di fatto, fornendo assistenza legale per l’affidamento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti e occupandosi, tra l’altro, dei seguenti aspetti:
Affidamento dei figli, collocamento e residenza dei minori;
Limitazioni e decadenza della responsabilità genitoriali;
Individuazione delle regole e dei tempi di frequentazione da parte di ciascun genitore;
Disciplina dei rapporti tra nonni e nipoti
Mantenimento dei figli; spese ordinarie e spese straordinarie;
Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio;
Controversiie e violazione dei provvedimenti relativi ai rapporti con i figli (art. 709 ter c.p.c.);
Ed inoltre lo studio legale fornisce consulenza ed assistenza nelle procedure relative all’accertamento del rapporto di filiazione, quali:
Accertamento di paternità e di maternità;
Disconoscimento del figlio;
Impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio;

Assistenza legale per il mantenimento dei figli

La crisi del rapporto affettivo tra i genitori, siano essi coniugati o no, e l’impossibilità di proseguire nella convivenza non fanno venir meno i doveri e gli obblighi nei confronti dei figli, ma anzi, impongono di addivenire ad una regolamentazione del rapporto tra i genitori e la prole che tenga conto delle caratteristiche specifiche della famiglia di cui si tratta.

Anzitutto, va definita la regola di affidamento dei figli, ovvero di esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori separati. Al riguardo, i recenti interventi normativi (a partire dalla legge 54/2006) hanno sancito l’assoluta preferenza per l’affidamento condiviso, residuando all’affidamento esclusivo ad un solo genitore un ruolo del tutto marginale e riservato a casi peculiari.

Affidamento condiviso significa che le decisioni relative ai figli, quanto meno quelle relative alla salute, alla crescita ed alla formazione scolastica, religiosa e personale del minore, debbono essere assunte in via condivisa, ovvero concertate e concordate da entrambi i genitori.
Anche se separati, i genitori continuano a poter svolgere entrambi ed allo stesso modo il ruolo genitoriale nei confronti dei figli.
Ovviamente, nelle scelte educative i genitori devono tener conto delle aspirazioni e dei desideri dei figli, ma non esiste più, come invece era in passato quando l’affidamento esclusivo era la regola, un genitore di serie A, che assume le decisioni, e un genitore di serie B, il cui ruolo è limitato ad un mero potere di vigilanza.

Ulteriore profilo da disciplinare nella separazione dei genitori è il calendario dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori. Al riguardo, non vi sono schemi prestabiliti, ma le regole vengono definite di volta in volta, tenendo conto delle specificità della singola vicenda familiare.

Fissata, anche ai fini anagrafici, la collocazione abitativa dei figli presso uno dei genitori, possono essere stabilite le tempistiche più varie, a seconda delle particolarità del caso: a titolo esemplificativo, si tiene conto della distanza tra le abitazioni dei genitori, dell’età dei minori, degli impegni lavorativi dei genitori, degli orari scolastici e delle attività che praticano i figli, ecc. Il calendario può essere dunque modulato liberamente, anche prevedendo la presenza del figlio per tempi paritari presso ciascuno dei genitori (il cosiddetto “affidamento alternato”).

Assistenza legale per il mantenimento dei figli

Ciascuno dei genitori ha l’obbligo di mantenere i figli in proporzione ai propri redditi ed alle proprie sostanze. La separazione non fa venir meno questo obbligo, il quale, anzi, viene generalmente regolato mediante la previsione di un assegno perequativo mensile a carico del genitore non convivente con i figli.

Nella quantificazione di detto assegno debbono essere tenuti in considerazione diversi fattori di rilievo economico, quali i redditi e le sostanze dei genitori, il tenore di vita della famiglia, le esigenze del figlio, i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori, l’esercizio in via diretta dei compiti di accudimento e cura del figlio da parte dei genitori.

Si tiene anche conto dell’assegnazione della casa familiare, vale a dire del provvedimento che consente al genitore convivente con il figlio l’utilizzo a titolo gratuito dell’abitazione familiare, nell’interesse della prole, garantendogli un risparmio di spese abitative quando si tratta di immobile in comproprietà tra i genitori o di proprietà esclusiva del genitore non convivente.

L’assegno perequativo copre il mantenimento ordinario, vale a dire le spese necessarie per la gestione ordinaria del figlio, quali le spese per vitto e alloggio, riscaldamento, abbigliamento, ecc.

Oltre all’assegno mensile, è prassi consolidata prevedere il rimborso separato, in genere per metà a carico di ciascun genitore, di una serie di spese necessarie ai figli che esulano dall’ordinario, poichè spesso imprevedibili o comunque non esattamente quantificabili a priori: si tratta delle cosiddette “spese straordinarie”, quali, ad esempio, le spese scolastiche e universitarie (retta, corredo scolastico, libri di testo, visite di istruzione, ecc.), le spese mediche (visite specialistiche, terapie farmacologiche, interventi chirurgici, ecc.), le spese per sport e attività ludiche ed altre.
L’obbligo di mantenimento permane anche dopo il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della piena autosufficienza economica da parte dei figli.
All’obbligo genitoriale corrisponde il diritto dei figli ad essere mantenuti. A tutela di questo diritto, la cui violazione è passibile di sanzioni penali, la legge prevede una serie di strumenti volti a garantirne l’effettiva attuazione. Ad esempio, in caso di mancato versamento dell’assegno mensile per la prole, è possibile ottenere il versamento diretto dell’assegno da parte del datore di lavoro del genitore inadempiente, il sequestro dei beni dell’obbligato o, nei casi più gravi, anche il risarcimento dei danni.

L’avvocato Manuela Zanussi presta consulenza ed assistenza nella regolamentazione dei rapporti genitori - figli con riferimento a tutti i profili indicati sopra.

Controversie e violazione dei provvedimenti del giudice sull'affidamento e sui rapporti con i figli

In caso di controversie tra i genitori sull’esercizio della responsabilità genitoriale e in caso di violazione da parte di uno dei genitori dei provvedimenti giudiziari relativi all’affidamento ed alla regolamentazione della responsabilità genitoriale è possibile attivare strumenti volti a risolvere la problematica e nei casi più gravi a sanzionare le condotte del genitore inadempiente.

La norma di riferimento è l’art. 709 ter c.p.c., introdotto dalla legge n. 54/2006 con l’obiettivo di tutelare due prerogative soggettive fondamentali: il diritto del figlio a fruire dall’apporto affettivo e di cura di entrambi i genitori ed il diritto di ciascuno dei genitori a realizzarsi come tale.
Qualora i genitori non riescano, perché in contrasto tra di loro, ad assumere autonomamente le decisioni relative ai figli, può essere attivato un procedimento giudiziale, all’esito del quale il Giudice assumerà, in vece dei genitori, la decisione meglio rispondente all’interesse del minore. L’intervento del Giudice può essere richiesto, tra l’altro, nelle controversie relative alla scelta della scuola, delle cure mediche e dell’educazione religiosa.

In caso di gravi violazioni dei doveri genitoriali, poi, il Giudice potrà disporre l’ammonimento del genitore, invitandolo per il futuro a tenere condotte rispettose dei provvedimenti vigenti, infliggere una sanzione amministrativa a carico del genitore inadempiente e condannarlo al risarcimento del danno subito dal minore e/o dall’altro genitore.

A titolo esemplificativo, ipotesi rilevanti ai fini dell’adozione delle misure sanzionatorie sopra descritte sono le condotte ostruzionistiche del rapporto tra il figlio e l’altro genitore, il mancato versamento del contributo al mantenimento, il disinteresse del genitore nei confronti del figlio, ecc.

Descadenze e limitazioni della potestà genitoriale

Quando la condotta genitoriale non sia adeguata rispetto ai bisogni del figlio e si concreti in una violazione dei doveri genitoriali o in un abuso dei poteri, con grave pregiudizio per il minore, può essere intrapreso, su istanza di uno dei due genitori o del Pubblico Ministero, un procedimento ai sensi dell’art. 330 o dell’art. 333 del codice civile, finalizzato all’emissione dei provvedimenti più opportuni a tutela dei minori.

Nei casi più gravi, può essere emesso un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale, a carico di uno o di entrambi i genitori.
Qualora, invece, la situazione sia meno grave, il Tribunale adotta misure limitative della responsabilità genitoriale, quali la sospensione della responsabilità genitoriale, l’affidamento ai Servizi sociali, il collocamento eterofamiliare, ecc.
Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore ovvero davanti al Tribunale ordinario, qualora sia in corso un procedimento di separazione personale, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio tra i genitori del minore.
L’emissione dei provvedimenti sopra citati richiede un’accurata verifica della situazione di pregiudizio per il minore. L’accertamento viene demandato anzitutto ai Servizi Sociali, incaricati di assumere informazioni sul nucleo familiare e di darne informativa al giudice. In alcuni casi viene disposta consulenza tecnica sulla condizione del minore e sui rapporti genitoriali, nominando a tal fine un esperto (psicologo o neuropsichiatra infantile) che può essere affiancato dagli esperti nominati dalle parti.
Nell’ambito della procedura dev’essere sentito lo stesso minore, se ultradodicenne.

La pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale può essere revocata in qualsiasi momento, quando siano venute meno le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata e sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio, ai sensi dell’art. 332 del Codice civile (reintegrazione nella responsabilità genitoriale).
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